Con Decisione 2011/721/UE del 3 novembre 2011 la Commissione europea ha concesso all’Italia la deroga all’applicazione della Direttiva Nitrati (91/676/CEE) nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto. La Decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012 e scadrà il 31 dicembre 2015.
Per accedere ai benefici della deroga gli agricoltori devono presentare la richiesta entro il 15 febbraio di ogni anno e rispettare una serie di condizioni come segue:
1. La superficie dell’azienda agricola deve essere coltivata per almeno il 70% a colture con stagioni di crescita prolungata e con grado elevato di assorbimento di azoto.
2. I prati temporanei devono essere arati in primavera;
3. I prati temporanei e permanenti devono comprendere al massimo il 50% di leguminose o di altre colture in grado di fissare l’azoto atmosferico;
4. Il mais a maturazione tardiva deve essere raccolto interamente (stocco compreso);
5. L’erbaio invernale, quale loglio, orzo, triticale o segale, deve essere seminato entro due settimane dal raccolto del mais o del sorgo e deve essere raccolto non prima di due settimane dalla semina del mais o del sorgo;
6. L’erbaio estivo, quale mais, sorgo, setaria o panico, deve essere seminato entro due settimane dal raccolto dei cereali vernini e deve essere raccolto non prima di due settimane dalla semina dei cereali vernini;
7. Una coltura a elevato grado di assorbimento di azoto deve essere seminata entro due settimane dall’aratura della superficie prativa e i fertilizzanti non possono essere applicati nell’anno di aratura dei prati permanenti.
Inoltre le aziende con allevamenti suini dovranno proseguire con il “trattamento dell’effluente” attraverso la separazione del liquame in frazione solida e liquida. Questo è importante per calcolare in modo preciso il rapporto azoto/fosforo dei liquami da applicare sui terreni aziendali.
Non solo, ogni anno l'allevatore dovrà provvedere alle seguenti informazioni:
a) Tipo di trattamento dell’effluente;
b) Capacità, efficienza e principali caratteristiche dell’impianto di trattamento;
c) Quantitativo di effluente di allevamento inviato al trattamento;
d) Quantitativo, composizione (con l’indicazione del contenuto di azoto e fosforo) e destinazione
sia della frazione solida che dell’ ”effluente trattato”, ossia la frazione liquida derivante dal
trattamento con un rapporto azoto/fosfato (N/P2O5) almeno pari a 2,5;
e) Stima delle perdite gassose durante il trattamento.
La frazione solida deve essere stabilizzata, per ridurne gli odori e le altre emissioni. E' necessario trasferire il materiale solido sui terreni di un’altra azienda. Le autorità competenti
incoraggeranno l’uso della frazione solida su suoli a basso contenuto di sostanza organica indicati in apposite mappe elaborate a livello regionale.
La frazione liquida applicata ogni anno non deve superare i 250 kg di azoto per ettaro, in queste condizioni:
A)L’apporto complessivo di azoto e fosforo non deve superare la domanda di nutrienti prevedibile per la coltura e deve tenere conto dell’apporto di azoto e fosforo del suolo. Le aziende agricole in deroga non devono applicare fosforo sotto forma di fertilizzanti chimici;
B) Entro il 15 febbraio di ogni anno ciascuna azienda redige un Piano di fertilizzazione, specificando l’avvicendamento colturale e le applicazioni di effluente di allevamento e di fertilizzanti minerali.
C) L’azienda tiene un Registro delle applicazioni di fertilizzanti su ciascuna parcella di terreno
D) Conservazione in azienda dell’autorizzazione al prelievo idrico o del contratto per l’uso delle
acque o la mappa che indica che l’azienda è situata in una zona dove le acque sotterranee sono a contatto con la falda ipodermica;
E) Conservazione in azienda dei risultati delle analisi relative al contenuto di azoto e fosforo nel
suolo. Il campionamento e l’analisi di fosforo e azoto deve essere fatta entro il 1° giugno e almeno una volta ogni quattro anni per ogni area dell’azienda agricola omogenea dal punto di vista pedologico e dell’avvicendamento colturale (almeno un’analisi ogni 5 ettari di suolo agricolo);
F) Gli effluenti applicati presso le aziende beneficiarie di una deroga devono avere un’efficienza di
utilizzo dell’azoto non inferiore al 65% per i liquami e al 50% per l’effluente solido.
G) Presso l’azienda beneficiaria della deroga, gli effluenti di allevamento e i fertilizzanti chimici non possono essere applicati dopo il 1° novembre;
H) Almeno due terzi del quantitativo di azoto da effluente zootecnico sono applicati entro il 30 giugno di ogni anno. A tal fine le aziende beneficiarie della deroga devono disporre di un’adeguata capacità di stoccaggio per gli effluenti (i 180 giorni previsti per legge per i suini sono sufficienti);
I) L’effluente liquido è applicato mediante tecniche atte a contenere le emissioni in atmosfera.
L’effluente solido è interrato entro 24 ore;
J) L’utilizzo di effluenti trattati con rimozione dell’azoto (cioè l’effluente trattato con un contenuto di azoto inferiore al 30% rispetto al contenuto di azoto dell’effluente suino non trattato) è consentito solo su suoli non salini o a bassa salinità.
Per quanto attiene al trasporto dell’effluente zootecnico da e verso le aziende agricole in deroga, la Decisione comunitaria precisa che esso deve essere registrato mediante sistemi di posizionamento geografico (obbligatoria per trasporti superiori a 30 km) o per mezzo di documenti di accompagnamento in cui si precisano il luogo di origine e la destinazione. Il carico deve essere accompagnato da un documento in cui si indica il quantitativo di effluente trasportato, nonché il relativo contenuto di azoto e fosforo certificato da analisi eseguite in laboratori riconosciuti. Saranno le autorità amministrative competenti ad assicurare
l’operatività di queste disposizioni.
lunedì, 19 dezembro 2011. ANAS. http://www.anas.it