Le cessioni di prodotti agricoli e alimentari dovranno risultare da un contratto in forma scritta, come già noto.
Per forma scritta devono intendersi tutte le comunicazioni scritte anche tramite fax o e-mail oltre
agli accordi di vendita sulla fattura o sul documento di trasporto (in tali casi la fattura o il documento
devono riportare la dizione “assolve agli obblighi di cui all’art.62 del D.L. n.1/12”).
In caso di inosservanza è prevista una sanzione da € 516,00 ad € 20.000,00.
Anche il termine di pagamento è stato oggetto di regolarizzazione: esso è stato determinato in
30 giorni decorrenti dalla fine del mese di ricevimento della fattura, esteso a 60 giorni per il pagamento di
prodotti non deteriorabili. In caso di mancato rispetto dei termini è prevista l’applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni da € 500.,00 ad € 500.000,00.
Il D.L. n. 179, convertito nella L. n. 221/12 ha modificato però le suddette regole con
riferimento ai soli agricoltori.
Le principali novità per essi sono:
- esclusione delle compravendite tra agricoltori dalla forma scritta,
- esclusione delle compravendite tra agricoltori dai termini di pagamento.
I contratti conclusi fra imprenditori agricoli non costituiranno, infatti, cessioni ai sensi dell'art.
62 D.L. n. 1/12.
Venerdì, 11 gennaio 2013/Italia.Circolare 3/2013. Studio Scardovelli & Associati, Mantova