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EFSA: Chiarimento dei pareri scientifici dell'EFSA sul trasporto delle carni

La Commissione europea ha chiesto una serie di chiarimenti prima di considerare le disposizioni comunitarie sulla base delle raccomandazioni dell'EFSA.

19 Novembre 2015
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Durante il 2014, il gruppo BIOHAZ dell'EFSA ha pubblicato un parere scientifico sui rischi per la salute pubblica legati al mantenimento della catena del freddo durante lo stoccaggio e il trasporto di carne, Parte 1 e Parte 2. Dopo queste pubblicazioni, la Commissione L'Europa ha chiesto una serie di chiarimenti prima di considerare le disposizioni comunitarie sulla base delle raccomandazioni dell'EFSA.

In primo luogo, la CE ha chiesto chiarimenti dei dati di ricerca aggiuntivi forniti da KU Leuven (Università Cattolica di Lovanio) e TNO (Paesi Bassi Organizzazione per la ricerca scientifica applicata) sulla rimozione del calore dalle carcasse. In questo caso, l 'EFSA determina che un aggiornamento delle raccomandazioni contenute nel parere dell'EFSA Parte 1 non è necessario, perché anche se lo studio KU Leuven è stato basato su un modello diverso, con diverse condizioni, profili refrigerazione e bersaglio patogeno, i risultati non contraddicono alcuna delle conclusioni o raccomandazioni del parere dell'EFSA.

Inoltre, la CE ha chiesto all'EFSA di confermare se i requisiti aggiuntivi (come la temperatura massima al centro dei tagli di carne prima del trasporto) potrebbe essere un buon parametri aggiuntivi per un miglior controllo e mantenimento della temperatura superficiale durante lo stoccaggio e trasporti. Secondo l'EFSA, ci sono molti fattori che influenzano il rapporto tra temperatura interna ed esterna delle parti. Pertanto, raffreddando il centro di una carcassa ad una data temperatura è un'interessante opzione per rimuovere il calore sufficiente. Questa temperatura specifica dovrebbe essere determinata in relazione alle condizioni del processo di raffreddamento. Nel caso di carni bovine, e in determinate condizioni, una temperatura di 15 ° C è sufficiente per eliminare il 70% del calore della carcassa per il successivo trasporto.

Infine, l'EFSA ha anche chiarito che si potranno ottenere risultati analoghi nel caso di parti e pezzi di carne destinati a produrre carni macinate e preparazioni e che le conclusioni e le raccomandazioni del parere dell'EFSA Parte 2 può essere applicato anche per tutte le specie animali, senza alcuna distinzione.

Martedì 11 novembre 2015/ EFSA/ Unione Europea.
www.efsa.europa.eu/

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