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Contenimento fauna selvatica: ulteriori provvedimenti dal Governo

Modifiche alla Legge 157/92 di controllo della fauna selvatica...

12 Gennaio 2023
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La manovra finanziaria porta modifiche al controllo dei selvatici a tutela della biodiversità, incolumità pubblica e sicurezza stradale.

  • Aree urbane e protette- I provvedimenti regionali di controllo, sempre per effetto delle modifiche legislative, saranno attuabili anche nelle aree protette, nelle aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.
  • Piani speciali regionali di abbattimento o cattura- Se il controllo ordinario – che nella nuova formulazione dell’articolo 19 non è più “di norma” praticato “con metodi ecologici” – si rivela inefficace, le regioni possono autorizzare appositi piani di controllo numerico, mediante abbattimento o cattura, che non costituiscono attivita' venatoria.
  • Spetta alle regioni adottare i piani regionali di controllo numerico, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra). I soggetti attuatori dei piani speciali regionali di controllo numerico restano i cacciatori, ma “previa frequenza di corsi di formazione” e sotto il coordinamento di agenti di polizia. Corsi di formazione obbligatori anche per i proprietari dei fondi nei quali si attuano i piani, sempre se muniti di licenza per l'esercizio venatorio. Le autorità competenti per l’attuazione dei piani di controllo numerico possono avvalersi anche di guardie venatorie, agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto tecnico dei carabinieri forestali.
  • Consumo alimentare- Gli animali abbattuti durante i piani di controllo numerico sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo sono destinati al consumo alimentare.
  • Piano straordinario nazionale- Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, il Ministro dell’ambiente – sentito l’Ispra- adotterà un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale, che “costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell’attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura”. Le attività di contenimento disposte nell'ambito del piano straordinario non costituiscono esercizio di attività venatoria e sono attuate anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.

Le Regioni possono avvalersi del supporto del comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, dei cacciatori iscritti negli ambiti venatori di caccia o nei comprensori alpini, delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché' dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali il piano trova attuazione, purché' muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

  • Fondo indennizzi- Al fine di fronteggiare l'emergenza esistente nel territorio nazionale riferita ai danni causati dalla fauna selvatica, con particolare riguardo a quelli causati da ungulati, il fondo per i risarcimenti è stato incrementato di 500mila euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Le Regioni hanno chiesto fondi adeguati, prevedendo anche delle assicurazioni per l’incidentalità stradale da fauna selvatica, così come degli indennizzi adeguati per i danni provocati all’agricoltura.

Mercoledì, 11 gennaio 2023/Italia. https://www.anmvioggi.it/

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