Il COVID-19 ha indotto numerosi Stati membri a imporre restrizioni significative ai movimenti delle loro popolazioni al fine di proteggere la salute umana. Come conseguenza di queste restrizioni di movimento, la capacità di questi Stati di impiegare il personale appropriato per eseguire controlli ufficiali e altre attività ufficiali che richiedono la presenza fisica del personale di controllo è gravemente compromessa.
In particolare, si incontrano difficoltà in relazione a:
- l'esame clinico degli animali,
- alcuni controlli su prodotti di origine animale, vegetali e prodotti vegetali, nonché su alimenti e mangimi di origine non animale,
- test di campioni in laboratori ufficiali designati dagli Stati membri,
- controlli ufficiali e altre attività ufficiali che portano alla firma e al rilascio di dichiarazioni ufficiali e certificati cartacei originali che devono accompagnare le partite di animali e prodotti riproduttivi che si spostano da uno Stato membro all'altro o che entrano nell'Unione.
Questo è il motivo per cui il Regolamento consente l'applicazione di misure temporanee agli Stati membri con gravi difficoltà a far funzionare i loro sistemi di controllo esistenti, in modo che:
- Controlli ufficiali e altre attività ufficiali possono essere eseguiti in via eccezionale da una o più persone fisiche specificamente autorizzate dall'autorità competente in base alle loro qualifiche, formazione ed esperienza pratica, che sono in contatto con l'autorità competente con qualsiasi mezzo di comunicazione disponibile, e che sono tenuti a seguire le istruzioni dell'autorità competente per svolgere detti controlli ufficiali e altre attività ufficiali. Tali persone devono agire in modo imparziale e devono essere libere da qualsiasi conflitto di interessi in merito ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali che svolgono.
- I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali applicate ai certificati ufficiali e alle dichiarazioni ufficiali possono essere eccezionalmente effettuati sotto forma di controllo ufficiale applicato a una versione elettronica dell'originale di tali certificati o dichiarazioni, oppure a un formato elettronico del certificato o della dichiarazione prodotti e presentati in Traces, a condizione che il responsabile della presentazione del certificato ufficiale o della dichiarazione ufficiale presenti all'autorità competente un documento attestante che l'originale del certificato ufficiale o della dichiarazione ufficiale sarà presentato non appena tecnicamente possibile.
- I Controlli ufficiali e altre attività ufficiali possono essere effettuati in via eccezionale:
- nel caso di analisi, prove o diagnosi che devono essere eseguite da laboratori ufficiali, da qualsiasi laboratorio che l'autorità competente competente abbia designato su base temporanea;
- in caso di incontri faccia a faccia con gli operatori e il loro personale nel contesto dei metodi e delle tecniche per i controlli ufficiali di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/625, utilizzando le tecniche di comunicazione remota disponibili.
Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/466
Martedì 31 marzo 2020/ DOUE/ Unione Europea.
https://eur-lex.europa.eu