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Decreto Biosicurezza: il 26 luglio conclude il Periodo di Adeguamento, pdf

Il Decreto Ministeriale n. 173 del 28 giugno 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 luglio 2022 entra in vigore a tutti gli effetti...

15 Maggio 2023
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Sta per concludersi il periodo transitorio concesso agli allevatori di suini per mettersi in regola con il Decreto Biosicurezza. Dal 26 luglio l'Autorità Competente Locale potrà applicare sanzioni fino a 5 mila euro.

Alla data del 26 luglio 2023 gli stabilimenti di suini dovranno risultare in regola con le misure strutturali e gestionali di biocurezza previste dal decreto ministeriale 28 giugno 2022 pdfDM-28-giugno-2022.pdf (Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini). Lo evidenzia il Ministero della Salute in una nota inviata ai Servizi veterinari regionali, che raccomanda la "scrupolosa osservanza" delle misure anche alla luce dell'aumentato rischio di introduzione della Peste Suina Africana.

Si avvia alla conclusione il periodo transitorio di dodici mesi che era stato concesso agli operatori registrati nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica per adeguare al Decreto Biosicurezza gli stabilimenti e le stalle di transito di cui responsabili. La data ultima è il 26 luglio 2023, a partire dalla quale potranno scattare le prescrizioni per la risoluzione delle non conformità e i provvedimenti sanzionatori previsti per legge.
L'operatore che non adotta le misure di biosicurezza e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 500 euro a 5.000 euro (articolo 23 comma 3 del Decreto Legislativo 136/2022). Le misure di biosicurezza sono quelle individuate dal Ministero della Salute con il DM 28 giugno 2022 che alla data del 26 luglio 2023 troverà piena applicazione. Gli eventuali provvedimenti per la risoluzione delle non conformità e quelli sanzionatori saranno adottati dall'Autorità Competente Locale.

Stabilimenti siti all’ interno delle zone di restrizione per PSA- In questi casi, il Ministero della Salute ricorda che, ai sensi dell’Ordinanza n°2/2023 del Commissario straordinario alla PSA e del nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 , l’eventuale proseguimento o ripresa dell’attività, anche se limitata all’interno della zona stessa di restrizione, è subordinata al rispetto delle misure di biosicurezza rafforzate elencate nell’allegato III del suddetto regolamento.

Venerdì, 5 maggio 2023/Italia. https://www.anmvioggi.it/

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