La Giunta Regionale delibera:
1) Che nell’area di 10 Km della Regione Emilia-Romagna confinante con la zona infetta in cui sono compresi gli allevamenti di cui all’allegato 1, si applicano, per i suini detenuti, le seguenti misure:
- a) esecuzione puntuale del controllo virologico di tutti i verri e le scrofe morti, dei casi sospetti come definiti dall’ art. 9, paragrafo 1, Regolamento delegato (UE) 2020/689 e dei suini appartenenti alle altre categorie limitatamente ai soggetti con peso maggiore di 20kg morti il sabato e la domenica;
- b) qualora si rendano necessari nuovi trattamenti terapeutici sui suini non già precedentemente pianificati, l’operatore dovrà darne comunicazione al veterinario libero professionista, che valuterà con il Servizio veterinario dell’ASL territorialmente competente la necessità di effettuare prima del trattamento il prelievo di sangue per escludere la presenza del virus;
- c) puntuale applicazione di quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n° 1248/2008: “Linee guida per la gestione ed il controllo sanitario dell’allevamento di suini all’aperto. Criteri di biosicurezza”;
- d) adozione di misure di biosicurezza rafforzate negli stabilimenti così come previsto dall’Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
- e) verifica dell’adozione delle misure di cui alla precedente lettera d) e dei livelli di biosicurezza di tutti gli allevamenti in funzione della loro tipologia, dando priorità a quelli di tipologia “semibrado”, attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it, ove pertinente. In caso di riscontro di non conformità i Servizi veterinari della ASL territorialmente competenti, fatta salva l’adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrivono modalità e tempi per la risoluzione delle non conformità, che non superino i 15 gg. Se l’operatore non adempie alle prescrizioni si provvede alla macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse;
- f) laddove i Servizi veterinari della AUSL territorialmente competente verifichino, negli allevamenti di tipologia “semibrado” compresi i cinghiali detenuti, l’assenza di strutture che garantiscono l’effettiva separazione con i suini selvatici, i suini detenuti sono trasferiti e trattenuti all’interno di un edificio dell’azienda. Qualora pagina 5 di 10 ciò non sia realizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, si provvede alla loro macellazione ed al divieto di ripopolamento fino alla risoluzione delle carenze riscontrate;
- g) rafforzamento della vigilanza sulle movimentazioni dei suini e inserimento dell’obbligo di validazione del Modello 4 da parte del Servizio veterinario della ASL territorialmente competente;
- h) macellazione tempestiva e comunque non oltre il mese di gennaio dei suini detenuti negli allevamenti familiari e divieto di ripopolamento fino alla revoca della zona infetta;
- i) divieto di movimentazione di suini detenuti al di fuori dalla zona ai sensi dell’art. 9 paragrafo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
- j) eventuali deroghe al punto i), potranno essere autorizzate da codesto Servizio su richiesta dell’operatore secondo le condizioni generali e specifiche previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.
2) nel restante territorio regionale si applicano le seguenti misure per i suini detenuti:
- a) puntuale applicazione di quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n° 1248/2008: “Linee guida per la gestione ed il controllo sanitario dell’allevamento di suini all’aperto. Criteri di biosicurezza”;
- b) adozione di misure di biosicurezza rafforzate negli stabilimenti così come previsto dall’Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
- c) verifica dell’adozione delle misure di cui alla lettera b) e dei livelli di biosicurezza di tutti gli allevamenti in funzione della loro tipologia, dando priorità a quelli di tipologia “semibrado”, attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it, ove pertinente. In caso di riscontro di non conformità i Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti, fatta salva l’adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrivono modalità e tempi per la risoluzione delle non conformità, che orientativamente non superino i 45 gg. Se l’operatore non adempie alle prescrizioni si provvede alla macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse;
- d) laddove i Servizi veterinari della AUSL territorialmente competente verifichino, negli allevamenti di tipologia “semibrado” compresi i cinghiali detenuti, l’assenza di strutture che garantiscono l’effettiva separazione con i suini selvatici, i suini detenuti sono trasferiti e trattenuti all’interno di un edificio dell’azienda. Qualora ciò non sia realizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, si provvede alla loro macellazione ed al pagina 6 di 10 divieto di ripopolamento fino alla risoluzione delle carenze riscontrate;
- e) macellazione entro il mese di gennaio dei suini detenuti negli allevamenti familiari e divieto di ripopolamento fino alla revoca della zona infetta;
3) di stabilire le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessari per dare completa attuazione alle misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive di cui ai precedenti punto 2. lettere d) ed e) e punto 3. lettere b) e c), che possono usufruire della speciale disciplina autorizzativa stabilita dall’art. 5 della Legge Regionale del 10 dicembre 2019, n. 29 («Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2020»), sono quelli indicati nell’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;
Le aree interessate dall'atto : 1 allevamento da ingrasso, 6 allevamenti familiare, 1 scrofaia, tutti appartenente all'USL di Piacenza.
Marted', 25 gennaio 2022/Italia/https://www.provincia.re.it/