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Emissioni: Versione finale rivista, cosa cambia per i suini

Entreranno in vigore dopo 20 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della UE, ma gli stati membri avranno 22 mesi di tempo per recepire la normativa...

15 Aprile 2024
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Il Consiglio Europeo raggiunge un'accordo sulla Direttiva sulle Emissioni Industriali (IED) e sul regolamento, a breve un portale dedicato alle emissioni industriali.
La direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Dopo questa data, gli Stati membri dell'UE avranno 22 mesi per recepire le disposizioni della direttiva nel diritto nazionale.

In sostanza la Direttiva IED amplifica la base numerica degli allevamenti di suini che dovranno adeguarsi. Gli stabilimenti disciplinati dalla direttiva rappresentano circa il 40% delle emissioni di gas a effetto serra e il 20% delle emissioni inquinanti nell'aria e nell'acqua.

Il portale delle emissioni industriali- Riguardo all'obiettivo "inquinamento zero" del Green Deal, il nuovo portale migliorerà l'accesso del pubblico alle informazioni relative alle emissioni industriali e agevolerà la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale, compresa l'identificazione delle fonti di inquinamento. Una volta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE, il regolamento relativo al nuovo portale sulle emissioni industriali diventerà vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a partire dal 2028.
Per i suini:

  • 350 o più UBA, escluse le attività di allevamento svolte nel quadro di regimi di produzione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848, o dove la densità di allevamento è inferiore a 2 UBA/ettaro utilizzato esclusivamente per pascolo o coltura di foraggi utilizzati per l'alimentazione degli animali e gli animali sono tenuti per un periodo di tempo significativo all'anno all'esterno o sono tenuti stagionalmente all'esterno.

Per combinazioni di suini o pollame:

  • 380 o più UBA, escluso l'allevamento di suini in installazioni con regimi di produzione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848, o dove la densità di allevamento è inferiore a 2 UBA/ettaro utilizzato esclusivamente per pascolo o coltura di foraggi utilizzati per l'alimentazione degli animali e gli animali sono tenuti per un periodo di tempo significativo all'anno all'esterno o sono tenuti stagionalmente all'esterno.

Sono esclusi dalla normativa allevamenti di suini in installazioni con regimi di produzione biologica o con una bassa densità di allevamento in quanto contribuisce positivamente alla tutela del paesaggio, alla prevenzione degli incendi boschivi e alla protezione della diversità biologica e degli habitat. L'esclusione si applica alle installazioni con allevamenti di suini a pascolo a bassa densità di allevamento in cui gli animali sono tenuti all'aperto per un periodo di tempo significativo su un anno, in particolare durante il giorno, e in cui le condizioni atmosferiche e di sicurezza garantiscono il benessere degli animali o in cui gli animali sono tenuti all'aperto su base stagionale. La superficie usata per il calcolo della densità di allevamento dovrebbe essere la superficie impiegata per il pascolo degli animali nell'installazione o per la coltivazione di foraggi destinati all'alimentazione degli animali nell'installazione.

Sono previste sanzioni per le violazioni.

Venerdì, 12 aprile 2024/Italia. https://www.anmvioggi.it/

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