Il presente decreto modifica l'articolo D. 212-37 del codice rurale e la pesca in mare. Esso prevede che i suini siano in deroga tra due siti di riproduzione collegati e possono non essere identificati prima di lasciare il primo sito, a condizione che il legame tra i due siti è registrato nella banca dati nazionale per l'identificazione suini di cui all'articolo D. 212-39 del codice.
Articolo D. 212-37 del Codice rurale e della pesca Marina prevede, in effetti, che ogni detentore di suini, escluse le stalle di sosta dei macelli, i trasportatori, persone responsabili di stalle di sosta, è necessario identificare o far identificare i suini tenuti nel proprio allevamento poco prima dello spostamento di suini con l'apposito numero di identificazione nazionale ed identificazione del sito produttivo.
Jeudi, 15 janvier 2015/ Journal officiel de la République française/ France.
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