L'"errore materiale" rilevato sulle soglie dei valori DDD (Defined Daily Dose) è stato corretto dal MASAF e riguarda i pagamenti del Livello 1 (riduzione degli antimicrobici) dell'Eco-schema 1 (Regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali). Di conseguenza, Agea ha corretto la circolare 31369 del 28 aprile scorso, emanandone una nuova in data 8 giugno. Il Ministero ha segnalato l'errore anche ai servizi della Commissione Europea, con richiesta di modifica del Piano Strategico Nazionale. L'efficacia della modifica è subordinata all'approvazione della Commissione.
L'errore - Nella circolare del 28 aprile il paragrafo 2.2 indica erroneamente che “Il pagamento spetta agli allevamenti che alla fine del periodo di osservazione (1° gennaio - 31 dicembre), rispetto alla distribuzione della mediana calcolata per l’anno precedente, rientrano nelle seguenti soglie:
a) i valori DDD sono mantenuti entro il valore definito dalla mediana;
b) i valori DDD sono mantenuti entro il valore soglia identificato dal terzo quartile, ma lo riducono del 20%;
c) i valori DDD passano dal quarto al terzo quartile con una riduzione di almeno il 10%.”
La correzione- Il paragrafo 2.2 è sostituito con il seguente:
Il pagamento spetta agli allevamenti che alla fine del periodo di osservazione (1° gennaio - 31 dicembre), rispetto alla distribuzione della mediana calcolata per l’anno precedente, rientrano nelle seguenti soglie:
a) hanno valori DDD uguali o inferiori al valore definito dalla mediana;
b) hanno valori DDD superiori al valore definito dalla mediana ma lo riducono del 10%.
Efficacia della correzione- La circolare correttiva dell'8 giugno, firmata dal Direttore di Agea Silvia Lorenzini, precisa che la modifica è in attesa dell'approvazione della Commissione Europea, di cui "verrà data ampia comunicazione". Restano confermate le restanti parti della circolare del 28 aprile 2023.
I decreti ministeriali di riferimento- In base al DM 23 dicembre 2022, -modificato dal DM 30 marzo 2023 - l’allevatore si impegna alla riduzione dell’uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm, suddividendo le aziende zootecniche in classi rispetto ai quattro quartili della distribuzione rispetto alla mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD).
Il periodo di osservazione è dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di domanda e sono ammissibili: allevamenti di bovini con orientamento produttivo da latte, da carne, a duplice attitudine, vitelli a carne bianca (di età inferiore a sei mesi in allevamenti individuati in BDN con tipologia produttiva vitelli a carne bianca), allevamenti di ovini con orientamento produttivo da latte e da carne, allevamenti di caprini, allevamenti di bufalini con orientamento produttivo da latte e da carne e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.
Venerdì, 9 giugno 2023/Italia/https:www.anmvioggi.it