Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il decreto per l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna".
Per i prodotti di orgine animale, l'indicazione facoltativa di qualità "prodotti di montagna" può essere applicata ai prodotti:
- ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e lì trasformati- derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone- derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.La proporzione dei mangimi non prodotti in zone di montagna non deve superare il 75% nel caso dei suini, il 40% per i ruminanti e il 50% per gli altri animali da allevamento. Questi ultimi due parametri non si applicano per gli animali transumanti quando sono allevati al di fuori delle zone di montagna.
Invece per gli impianti di trasformazione,in merito alle operazioni di macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse devono essere situati non oltre 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna.
Sabato 24 giugno 2017/Italia/MIPAAF.Vhttps://www.politicheagricole.it