Animali e prodotti animali bio, cambiamenti nella produzione. Il Regolamento 2018/848 sarà applicabile dal 1° gennaio 2022 e impone "una profonda revisione della normativa nazionale.
L'articolo 7 della Legge di delegazione europea 2021 delega il Governo a emanare i decreti di raccordo fra il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e il regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica che si applicherà a partire dal 1 gennaio 2022.
Il regolamento sul biologico amplia il settore dell’agricoltura biologica e introduce sistemi di controllo, certificazione ed etichettatura applicabili a tutte le produzioni biologiche ottenute o importate nell’Unione europea. Nel campo di applicazione rientrano le produzioni animali.
Regole europee non più nazionali- Uno dei primi interventi sarà la "sostanziale revisione" del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20,con il quale l'Italia ha già introdotto dei controlli sulla produzione agroalimentare biologica. La revisione dovrà garantire l’applicazione della normativa europea in materia di:
- autorizzazione e vigilanza degli organismi di controllo e certificazione delle produzioni biologiche
- adempimenti connessi alle attività svolte da quest’ultimi
- ipotesi di “non conformità”.
Animali biologici- La produzione biologica deve rispecchiare "criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfare, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie". Può rientrare nel biologico, tutta la produzione di animali terrestri domestici o addomesticati, compresi gli insetti; non si considerano invece prodotti biologici i prodotti derivati dalla caccia o della pesca di animali selvatici. E' inoltre esclusa dall’intera catena dell’alimentazione biologica la clonazione animale.
Trattamenti e medicinali veterinari- Il regolamento sul biologico interviene anche su "ogni trattamento curativo o preventivo intrapreso contro una patologia specifica", compresi i trattamenti con medicinali veterinari, rilevanti ai fini della distinzione fra animali biologici e animali non biologici, come pure la loro alimentazione (mangimi biologici, con divieto di OGM), la stabulazione e le pratiche zootecniche, le condizioni di benessere animale.
Il regolamento prevede che se gli animali si ammalano o si feriscono, nonostante l’applicazione delle misure preventive destinate a garantire la loro salute, vegano "curati immediatamente". Le malattie sono trattate "immediatamente per evitare sofferenze agli animali". I medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità, nel rispetto di condizioni rigorose e sotto la responsabilità di un veterinario, quando l’uso di prodotti omeopatici, fitoterapici e di altre terapie non è appropriato.
Sono inoltre stabilite, in particolare, restrizioni relative ai cicli di trattamento e ai periodi di sospensione.
Sanzioni e prove di laboratorio- Con i decreti legislativi il Governo dovrà adeguare il sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici che adottano condotte non conformi al regolamento (UE) n. 2018/848, compreso l’illecito utilizzo dei riferimenti all’agricoltura biologica. Si rimette al Governo la competenza per procedere alla designazione dei laboratori ufficiali, anche privati, per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell’ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici,
Mercoledì, 15 settembre 2021/Italia. https://www.anmvioggi.it/