È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2016, il D.M. 26 gennaio 2016, con cui sono state modificate, con decorrenza 1° gennaio 2016, alcune percentuali di compensazione IVA per determinati prodotti agricoli.
L’articolo unico, comma 908, L. 208/2015, prevedeva la revisione delle percentuali di compensazione Iva per alcuni prodotti agricoli, percentuali da applicare, da parte dei soggetti operanti in regime speciale Iva ex articolo 34, D.P.R. 633/1972, in sede di liquidazione.
Si ricorda, infatti, come il regime comporti una detrazione forfettizzata dell’Iva il cui ammontare viene determinato attraverso l’applicazione alla base imponibile delle vendite di determinate percentuali stabilite con un Decreto Ministeriale.
Più precisamente, un innalzamento delle percentuali di compensazione:
• a regime e in misura non superiore al 10% per taluni prodotti del settore lattiero-caseario e
• limitato per il solo 2016 per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente in misura non superiore al 7,7% e all'8%.
Il Decreto Interministeriale con cui stabilire le nuove percentuali doveva essere emanato entro il 31 gennaio 2016, in modo tale da rendere fattibile la prima liquidazione utile, per i soggetti mensili, con le nuove percentuali.
IL DECRETO ATTUATIVO
Nonostante la Legge di stabilità ne prevedesse l’emanazione entro il 31 gennaio 2016, il decreto, firmato il 26 gennaio 2016, ha trovato pubblicazione solamente nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2016 e quindi, il giorno successivo all’ultimo utile per la liquidazione e il versamento dell’Iva dovuta per il mese di gennaio, da parte dei soggetti mensili. Preliminarmente giova evidenziare come il decreto individui la decorrenza delle nuove aliquote nel 1° gennaio 2016.
Il Decreto, per quanto riguarda le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, si è avvalso della discrezionalità offerta dalla norma individuando un incremento inferiore, seppur di pochissimo, rispetto a quello massimo previsto (rispettivamente fino al il 7,7% e 8%).
Le percentuali di compensazione riferite ai prodotti di cui sopra sono stabilite in misura pari al:
• 7,95%per gli animali vivi della specie suina (con voce doganale 01.03), limitatamente al 2016.
LA DECORRENZA
Come anticipato, l’articolo 2, comma 1 del Decreto attuativo prevede l’applicazione delle nuove percentuali di compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Le nuove percentuali, quindi, si applicano ai prodotti ceduti sin dal 1° gennaio; per queste cessioni le nuove percentuali di compensazione si applicheranno infatti in sede di liquidazione periodica (mensile o trimestrale). La regola generale si applica anche alle cessioni effettuate da agricoltori esonerati e nel caso di conferimento a cooperative, anch’esse in regime speciale Iva; l’articolo 34, comma 1 disciplina queste situazioni in modo, proceduralmente differente, stabilendo che per queste fattispecie l’aliquota Iva applicata alle cessioni di prodotti Iva corrisponde alle relative percentuali di compensazione. Nelle due fattispecie richiamate le percentuali di compensazione, di fatto, operano contestualmente alla cessione, non rinviano gli effetti al momento della liquidazione.
Ciò comporta, per i prodotti interessati dall’aumento delle percentuali di compensazione, che se la cessione è avvenuta prima dell’emanazione del Decreto e sulla stessa sono state applicate le aliquote Iva/percentuali di compensazione vigenti fino al 31 dicembre 2015, quindi ridotte rispetto alle attuali, il produttore agricolo (imprenditore agricolo) cedente nel caso di conferimento a cooperative ovvero il cessionario nel caso di cessione da parte di soggetto agricolo esonerato, devono operare una rettifica dell’imposta in virtù di quanto previsto dall’articolo 26, D.P.R. 633/1972.
Problema differente è quello derivante dalla “ritardata” emanazione del Decreto che ha comportato, per i soggetti mensili,che quindi hanno dovuto procedere alla liquidazione dell’Iva il 16 febbraio applicando le percentuali compensative previste dal D.M. 23 dicembre 2005, la determinazione di un’Iva maggiore rispetto a quanto realmente dovuto. Tale maggior credito Iva vantato si ritiene recuperabile, salvo diverse indicazioni, in sede di dichiarazione annuale dell’anno prossimo.
LA POSSIBILITÀ DI REVOCARE L’OPZIONE
Il regime speciale IVA è il regime naturale del settore, salvo facoltà, concessa dal comma 11, di optare per il regime ordinario, secondo le regole previste dal D.Lgs. 442/1997.
L'opzione vincola per un triennio, tuttavia, è consentita la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.
Appare evidente che, per effetto delle modifiche intervenute a mezzo del recepimento di quanto previsto dalla Legge di stabilità per il 2016, si renda azionabile la previsione del citato articolo 1, D.Lgs. 442/97 ove, come visto, si ammette la variazione dell’opzione nel caso di modifica del relativo sistema scelto.
In tal senso depone anche la risposta fornita in occasione degli incontri con la stampa specializzata in riferimento al regime forfettario, secondo cui sebbene, in via generale, l’opzione per un regime vincoli il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, come previsto dall’articolo 3, DPR 442/1997), in ragione delle significative modifiche, è applicabile la deroga contenuta nell’articolo 1 del decreto.
Lunedì, 14 marzo 2016/Italia/StudioScardovelli- Circolare N° 18 Mantova, Italia.