Il decreto del 6 agosto 2020 è ora in vigore in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021. L'obbligo prevede le seguenti indicazioni:
• Paese di nascita: (nome del paese di nascita degli animali);
• Paese di allevamento: (nome del paese di allevamento degli animali);
• Paese di macellazione: (nome del paese in cui sono stati macellati gli animali).
Se i suini sono nati, allevati e macellati nello stesso paese, l’indicazione prevede in modo sintetico:
• Origine: (nome del paese), ad esempio Origine: Italia.
La dicitura “100% italiano” sulle confezioni è consentita solo se la carne è proveniente da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia.
E se invece la carne suina lavorata proviene da animali allevati e macellati all’estero è possibile indicare solamente:
• Origine: UE
• Origine: extra UE
Però, sarà ancora possibile osservare un'etichettatura diversa per le scorte, che potranno essere commercializzate fino ad esaurimento o entro il limite previsto in etichetta.
Mercoledì, 16 settembre 2020/Italia. https://www.gazzettaufficiale.it/