Il Consiglio dei Ministri della Bielorussia ha approvato misure addizionali per eliminare e prevenire la propagazione della PSA nel paese (Risoluzione No. 758 del 29 agosto 2013).
Nelle comunità dove si scopre la malattia si proibisce l'allevamento dei suini per un periodo minimo di 6 mesi da contare a partire dalla totale distruzione di tutti gli animali. Si proibisce anche la vendita di suini vivi (eccetto i suinetti), esclusivamente per la vendita di questi ad aziende di trasformazione carni.
Per la vendita di carni di suino e prodotti derivati, mangimi, additivi, premiscele minerali e prodotti associati si rende necessario il permesso del servizio veterinario statale. E' proibita anche l'importazione di queste merci da paesi in cui la situazione per la PSA non è favorevole.
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Martedì 10 settembre 2013/ Belta/ Bielorrusia. http://news.belta.by