La leggi di stabilità copre alcuni aspetti amministrativi per il settore agricolo:
- Opzione catastale delle società agricole: si ripristina, a partire dal 01.01.2014, la facoltà, per le società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola, di optare per la determinazione del reddito su base catastale anziché in base al bilancio.
- Rivalutazione di quote e terreni soggetti IRPEF: si riaprono i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta in origine dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo. La nuova data di riferimento del possesso è il 1° gennaio 2014; il termine di versamento dell’imposta sostitutiva è fissato al 30 giugno 2014 (ove si opti per la rata unica; altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo entro il termine del 30 giugno 2014, 30 giugno 2016 e 30 giugno 2016); la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il 30 giugno.
- Piccola proprietà contadina: la disposizione ripristina, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina già soppresse dal D.Lgs. n. 23/11: pertanto gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti,posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1%, con onorari notarili al 50%. Qualora il trasferimento abbia per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, l'imposta si applica nella misura del 12%.
Martedì, 21 gennaio 2014/Italia.StudioScardovelli & Associati, Mantova. Circolare 2/2014