Alcuni chiarimenti da parte del Ministero della Salute alle Regioni sugli animali macellati d'emergenza in base al Regolamento UE 218/2014 sono stati pubblicati.
Visita ante mortem: definizione delle competenze tra veterinario ufficiale e il veterinario libero professionista.
Il Reg. (CE) n. 853/2004, Allegato III, Cap. VI (macellazione d'urgenza al di fuori del macello), comma 2 prevede che "Un veterinario deve eseguire l'ispezione ante mortem dell'animale" ed il Reg. (CE) n. 854/2004, Allegato 1, Cap. 11, paragrafo B, comma 4 così recita 'In caso di macellazione d'emergenza fuori dal macello.
Pertanto, ai sensi della normativa comunitaria, gli ungulati domestici che sono stati sottoposti a macellazione al di fuori del macello, possono essere sottoposti a visita ante mortem da un veterinario libero professionista.
Rimane la possibilità da parte della ASL, competente per territorio di effettuare verifiche sull'attività del veterinario in riferimento alla veridicità della dichiarazione attestante il risultato dell'ispezione ante mortem di cui all'Allegato III, Cap. VI, comma 6 del Reg. CE n. 853/2004. Resta inteso che la carcassa al macello deve essere accompagnata sia dal modello di certificato sanitario per gli animali macellati nell'azienda previsto dal Reg. CE 854/2004, Allegato 1, Sezione IV, Capo X, lettera B che dalle informazioni sulla catena alimentare (ICA).
Trasporto della carcassa al macello e possibilità di raccolta da diversi allevamenti con un unico mezzo refrigerato: Il trasporto della carcassa al macello deve avvenire senza indebito ritardo e, in linea di massima, non deve superare le due ore anche in caso di trasporto con mezzo refrigerato. E' possibile caricare sullo stesso automezzo carcasse provenienti da allevamenti diversi. Resta inteso che l'eventuale carico multiplo dovrà tenere conto che il trasporto non superi le 2 ore.
Il trasporto deve avvenire in condizioni igieniche tali da prevenire, per quanto possibile, la contaminazione delle carni.
- il piano o vano di carico deve essere adeguatamente pulito. Se del caso vanno adottati opportuni accorgimenti in modo da prevenire o limitare, per quanto possibile, la contaminazione delle rime di taglio in corrispondenza del punto di jugulazione e, laddove condotta, di eviscerazione;
- i visceri e il sangue vanno trasportati in contenitori chiusi unitamente alla carcassa;
- nel caso di trasporto di più carcasse sullo stesso mezzo dovrà essere assicurata la corrispondenza tra carcassa ed il relativo sangue e visceri;
- non possono essere trasportati nello stesso vano di carico, e contemporaneamente alla carcassa degli animali abbattuti d'urgenza, animali vivi.
Controlli di laboratorio sulle carni e loro destino in base all'esito: In caso di esiti favorevole della visita post mortem il veterinario ufficiale procede al prelievo sistematico, in singola aliquota, di un campione di muscolo per l'esame batteriologico e la ricerca di sostanze inibenti e di fegato per l'esame batteriologico. Solamente l'esito favorevole permette l'applicazione dei bolli sanitari.
Nel caso in cui l'esame per la ricerca delle sostanze inibenti dia esito sfavorevole il veterinario ufficiale provvede a un nuovo prelievo di muscolo per la ricerca di residui di sostanze farmacologicamente attive procedendo al sequestro della carcassa. Le spese di queste ultime analisi sono a carico dell'OSA conformemente a quanto già previsto nel PNR.
In caso di riscontro di non conformità devono essere condotti gli accertamenti e adottati i provvedimenti previsti dal Piano Nazionale Residui.
Carni : destino delle stesse. Il Reg. (UE) n.218/2014 prevede all'art. 2 una modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n.854/2004 e in particolare al comma 1 sancisce: "alla sezione 1, capo III, il punto 7 è soppresso".
Mercoledì, 25 giugno 2014/Italia.http://www.anmvioggi.it