Di conseguenza, le movimentazioni di suini da territori non indenni da MA verso il territorio della Regione del Veneto dovranno avvenire in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, ovvero:
- Tutto il materiale germinale di suini introdotto in allevamento proviene da: o Stabilimenti indenni da infezione da MA; oppure o Stabilimenti riconosciuti di materiali germinale
- Tutti i suini introdotti: 1. provengono da stabilimenti indenni da infezione da MA situati in territori indenni per MA (per il territorio nazionale la regione Friuli Venezia Giulia e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano), oppure
- provengono da stabilimenti indenni da infezione da MA non situati in un territorio indenne da infezione da MA e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro la glicoproteina B della MA, effettuata su un campione prelevato negli stabilimenti di origine nei 15 giorni precedenti la loro spedizione. Per i suini di età inferiore a quattro mesi, nati da madri vaccinate con vaccino gE-deleto, può essere utilizzato il metodo diagnostico per la ricerca degli anticorpi contro la glicoproteina E. Il numero di suini sottoposti a prove deve essere tale da consentire almeno di individuare, con un livello di confidenza del 95%, gli animali sieropositivi con una prevalenza attesa del 10% (cfr. Tabella sotto riportata);
- oppure 3. provengono da stabilimenti non indenni e sono stati sottoposti a quarantena in uno stabilimento riconosciuto per un periodo non inferiore a 30 giorni prima della loro introduzione nell’azienda di destino e sono risultati negativi a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il gB della MA effettuata in due occasioni a un intervallo non inferiore a 30 giorni tra il prelievo di ciascun campione. Il campione per l’ultima prova deve essere prelevato nei 15 giorni precedenti la spedizione.
- nel caso di apertura di nuovi allevamenti, lo status di indenne da infezione da MA può essere concesso a uno stabilimento se:
- tutti i suini provengono da stabilimenti indenni da infezione da MA situati in un territorio indenne da infezione da MA, oppure
- i suini provengono da stabilimenti indenni situati in un territorio contemplato da un programma di eradicazione approvato e siano stati testati come descritto nel punto 2.
Regione Veneto - nota prot. n. 140571 del 14/03/2023