Il relatore tedesco Norbert Lins ha presentato una proposta di parere sul nuovo regolamento europeo sui mangimi medicati. La proposta ha come fiinalità apportare emendamenti di armonizzazione delle norme in materia di produzione, immissione sul mercato e utilizzo di mangimi medicati. L'eurodeputato crede che l'uniformità delle norme aiuterà la libera concorrenza in Europa, l'innovazione e la disponibilità di medicinali veterinari.
Tra gli emendamenti proposti ci sono:
-la soppressione del termine "contaminazione incrociata".
- modificare il 'considerando numero 18' e sopprime la limitazione dell'uso prudente negli animali da reddito:
- precisare il termine "Utilizzo preventivo" con l'introduzione di un termine più preciso: "profilattico", sopprimendo dal 'considerando 19' la precisazione d'impiego "finalizzato a migliorare le prestazioni degli animali destinati alla produzione di alimenti".
- ad ulteriore chiarimento del termine "uso preventivo", si propone di aggiugere (art. 2) "una distinzione precisa fra le diverse forme di trattamento. La definizione introdotta è stata adottata dall'EPRUMA (Piattaforma europea multilaterale per l'uso responsabile dei farmaci sugli animali) nel maggio 2013". La definizione proposta è la seguente: "trattamento di controllo (metafilassi)": trattamento di un gruppo di animali, dopo che è stata fatta la diagnosi di una malattia clinica in una parte del gruppo, allo scopo di trattare gli animali clinicamente malati e di controllare la diffusione della malattia negli animali a stretto contatto e a rischio, che possono già essere infetti (a livello subclinico);
- introdurre il 'considerando aggiuntivo (19 bis): "È importante che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, il divieto di utilizzare antibiotici in qualità di promotori della crescita, vigente dal 1° gennaio 2006, sia rigorosamente rispettato.
- ampliare il campo di applicazione (art. 1 del Regolamento) agli animali non produttori di alimenti: "I mangimi medicati e i prodotti intermedi sono utilizzati anche per gli animali non destinati alla produzione alimentare (come gli animali da pelliccia e da compagnia).
- introdurre un nuovo paragrafo nel campo di applicazione: " Il presente regolamento non si applica ai prodotti medicinali finiti da somministrare per via orale e che sono approvati per l'uso tramite mangime o
acqua di abbeveraggio".
- dare una definizione agli 'antimicrobici';
- ogniqualvolta si rende necessario stabilire i limiti di carry-over di una sostanza specifica o del carry-over generale, il relatore sostiene l'opportunità che essi siano stabiliti "soltanto sulla base di una valutazione scientifica del rischio e che a stabilirli sia l'EFSA.
- si propone di introdurre un comma aggiuntivo all'articolo 7 per stabilire che "i limiti generali di carry-over sono verificati sulla base di una valutazione del rischio scientifico condotta dall'EFSA e, ove necessario, sono adeguati.
- sostituire il termine 'persona' con 'veterinario: "Il mangime medicato prescritto può essere utilizzato solo per gli animali esaminati dal veterinario che ha rilasciato la prescrizione e solo per una malattia diagnosticata.
- modifica di scrittura per coerenza con la proposta di includere gli animali non dpa nel campo di applicazione e vietare (articolo 16) l'uso preventivo di antimicrobici per tutti gli animali, non solo per quelli destinati alla produzione di alimenti.
- ridurre la durata del trattamento da due settimane a una: "Un trattamento con mangimi medicati contenenti antimicrobici veterinari non dovrebbe superare i 7 giorni" (art. 16)
- chiarire nel testo (art. 16) che "la profilassi con antimicrobici non viene mai usata regolarmente, né per compensare la scarsa igiene né per le condizioni di allevamento inadeguate".
Venerdì, 10 aprile 2015/Italia.http://www.anmvioggi.it