Il Ministero della Salute ha diramato una nota di chiarimenti per il settore delle carni suine, in base al Regolamento UE 2017/1981 e che disciplina le condizioni di temperatura durante il trasporto delle carni.
Il trasporto è autorizzato attraverso un nulla osta del Veterinario Ufficiale ASL del macello/sezionamento- e a condizione che il laboratorio di sezionamento sia situato nei locali del macello- la spedizione di carni suine che non abbiano raggiunto una "temperatura al cuore" di + 7° C, però a determinate condizioni:
1. siano ottenute esclusivamente da animali macellati nella stessa giornata del trasporto;
2. data e ora di spedizione siano indicate sul documento commerciale di accompagnamento;
3. La durata del trasporto non sia superiore alle 2 ore;
4. La documentazione di accompagnamento deve riportare i dati identificativi della partita (taglio, peso, bollatura sanitaria) nonché il destinatario, per consentire anche i controlli in itinere, ossia su strada.
5. Trasporto unico di solo carni suine e non altre carni
Il non rispetto delle condizioni possono incorrere nel sequestro delle carni.
NOTA_DGISAN_TRASPORTO_CARNI_SUINE.pdf
Lunedì, 5 novembre 2018/Italia.http://www.anmvioggi.it/