La Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti del Ministero della Salute ha diffuso una nota ai Servizi Veterinari per dettagliare le misure di autocontrollo e controllo ufficiale negli stabilimenti italiani autorizzati ad esportare prodotti a base di carne negli Stati Uniti. La nota contiene disposizioni per la sorveglianza e la determinazione di L. Monocytogenes e Salmonella ssp nei prodotti a base di carni suine destinati all'export negli USA.
In regime di autocontrollo, gli stabilimenti- oltre a quanto previsto dalla normativa comunitaria- devono implementare e applicare le procedure standard di sanificazione disposte dal Regolamento statunitense e attenersi alle prescrizioni stabilite dalle autorità sanitarie americane in merito alla gestione del pericolo L. Monocytogenes. Gli stabilimenti dovranno gestire le non conformità, affrontandole e risolvendole, fino a rivedere e ed eventualmente modificare le procedure. Quanto ai controlli ufficiali i Servizi veterinari dovranno attenersi alle indicazioni ministeriali (ex' Daily inspection') e disporre una supervisione periodica (trimestrale negli stabilimenti con almeno una linea di macellazione- semestrale in tutti gli altri stabilimenti e annuale negli impianti che non esportano, ma sono elencati fra quelli autorizzati) finalizzata al mantenimento dei requisiti richiesti nello stabilimento, sia quelli previsti dalla normativa comunitaria che dai regolamenti statunitensi.
In caso di non conformità, il Ministero della Salute dettaglia i provvedimenti da adottare a cura dei Servizi Veterinari. Come da accordi presi con le autorità americane, la certificazione annuale della lista degli stabilimenti autorizzati ad esportare negli Stati Uniti a cura del Ministero si baserà sulle relazioni compilate nel SINVSA dai Veterinari Supervisori.
I costi delle verifiche analitiche ufficiali condotte ai fini delle esportazione negli USA (o altri Paesi Terzi) non sono coperti dalle contribuzioni pagati ai sensi della normativa pertinenente in materia di finanziamento di controlli e pertanto devono essere coperti separatamente dalle ditte interessate.
Saranno applicate procedure specifiche che amplifichino i prodotti autorizzati per le zone riconosciute indenni da malattia vescicolare del suino.
La nota ministeriale individua la "macroregione" comprendendente i territori di Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Valle D'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano. Gli stabilimenti "riconosciuti" in base i Regolamenti 852/2004 e 852/2004, presenti all'interno della macroregione sono abilitati all'esportazione di carni suine e prodotti a base di carni suina. Gli stabilimenti al di fuori della macroregione possono continuare ad esportare i prodotti stagionati oltre i 400 giorni fornendo le garanzie igienico-sanitarie individuate dalle autorità sanitarie americane.
Lunedì, 26 agosto 2013/Italia.http://www.anmvioggi.it