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Ministero della Salute: il veterinario aziendale firma per le malattie non denunciabili, vedi Documento Ufficiale

L’attestazione del rispetto di tali requisiti prende la forma di un certificato sanitario di esportazione rilasciato dall’Autorità competente del Paese che esporta.

9 Ottobre 2017
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La certificazione che negli ultimi sei mesi non è stata rilevata sintomatologia clinica riconducibile a malattie non soggette a denuncia potrà essere sottoscritta dal veterinario che segue l'azienda zootecnica. Lo comunica il Ministero della Salute in una circolare indirizzata alle Regioni e alle associazioni dei produttori.

La circolare firmata il 29 settembre scorso da (DGSAF) e (DGISAN) ha fornito chiarimenti in merito alla certificazione per l'export di malattie di animali trasmissibili non soggette a denuncia obbligatoria del Regolamento di Polizia Veterinaria (PRRS, ecc)

Il chiarimento ministeriale è stato inoltrato ai Servizi Veterinari regionali e alle associazioni UNAITALIA, ASSICA, ASSOCARNI, ASSOAVI e UNICEB.

Richamando il punto 5.5.d delle Linee guida operative per l'attività di certificazione per l'esportazione di animali e prodotti, il Ministero "conferma che l'assenza di sintomi clinici di malattie non soggette a denuncia obbligatoria può essere sottoscritta anche sulla base di condizioni certificate dal veterinario privato che segue l'azienda".

Al punto 5.5. (Fonti di acquisizione delle informazioni) delle citate Linee guida, la lettera d) prevede la sottoscrizione del certificato sulla base di "fatti e dati pertinenti la certificazione attestati da un veterinario libero professionista (es microchip, vaccinazioni, trattamenti farmacologici ecc)".

Per poter esportare dall’Italia verso altri Paesi prodotti e animali è necessario che questi soddisfino i requisiti stabiliti dalla pertinente normativa europea e che non costituiscano un rischio per le popolazioni animali e vegetali del luogo di destinazione. Il commercio deve avvenire nel rispetto dei requisiti stabiliti dai Paesi Terzi importatori sulla base o meno di accordi con il nostro Paese o con la Unione Europea.

L’attestazione del rispetto di tali requisiti prende la forma di un certificato sanitario di esportazione rilasciato dall’Autorità competente del Paese che esporta.

pdfNOTA_DGSAF_E_DIGISAN_11155_del_3_maggio_2017.pdf

Venerdì, 6 ottobre 2017/Italia/http://www.anmvioggi.it

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