Dall'8 dicembre 2019 si applicheranno i requisiti strutturali ai macelli per quanto riguarda il benessere animale, a partire da quella data, gli operatori saranno sanzionabili.
La configurazione e la costruzione dei macelli europei nonché la relativa attrezzatura devono essere conformi alle disposizioni dell’Allegato II del Regolamento 1099/2009 sulla protezione degli animali all'abbattimento. Tuttavia, lo stesso Regolamento ha consentito - all'articolo 14- l'adozione di alcune deroghe per le strutture già attive alla data del 1 gennaio 2013.
Al riguardo il Ministero della Salute ha diffuso una circolare di chiarimenti ai Servizi Veterinari. L'Allegato II- ha chiarito la nota - si applica ai soli impianti di macellazione riconosciuti ai sensi del Reg. 853/2004. E' invece esclusa l'applicazione alle macellazioni di animali effettuate al di fuori del macello dal loro proprietario o da altra persona sotto la responsabilità del proprietario ai fini di consumo domestico privato. E' esclusa anche l'applicazione per la fornitura di piccoli quantitativi di carni dal produttore al consumatore finale.
La possibilità di derogare ai requisiti strutturali dettati dall'Allegato II era stata prevista per consentire agli impianti già esistenti di adeguarsi. Il tempo a disposizione scadrà l'8 dicembre 2019: da questa data, gli OSA che non applicheranno l'Allegato II incorreranno in una sanzione pecuniaria e nella sospensione dell'attività da uno a tre mesi.
L'autorità che accertasse, ad un successivo controllo il perdurare della non conformità, disporrà la sospensione dell'attività fino ad avvenuto adeguamento.
La nota ministeriale si sofferma nel dettaglio sui requisiti strutturali richiesti ai macelli europei in base all'Allegato II.
NOTA_DGSAF_ALLEGATO_II_REG_1099_2009.pdf
Venerdì, 10 maggio 2019/Italia. http://www.anmvioggi.it