La Commissione Europea ha stabilito le misure di protezione contro la peste suina africana che i tre Paesi ancora positivi alla Peste Suina Africana dovranno attuare nei territori interessati dalla malattia. Nell'Allegato della Decisione di Esecuzione del 27 marzo scorso, figurano alcuni territori della Lituania, della Polonia e - per l'Italia- la Regione Sardegna.
La Commissione dispone che la spedizione da questi territori di carni fresche di suini, di preparati e prodotti a base di carni costituiti da o contenenti carni suine sia soggetta ad alcune condizioni più restrittive, sulla base di divieti e deroghe specifiche. Alla Sardegna si applicano i divieti di spedizione di partite di sottoprodotti di origine animale della specie suina; di spedizione di suini vivi, di partite di sperma, ovuli ed embrioni di suini e di spedizione di partite di carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti contenenti carni suine.
L'Italia dovrà garantire che le carni fresche e i preparati e i prodotti a base di carni oggetto del divieto siano contrassegnati da un particolare marchio sanitario che non ha forma ovale e che non può essere confuso con il marchio di identificazione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e con i bolli sanitari per le carni suine di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).
Il periodo di applicazione delle misure previste dalla Decisione tiene conto dell'epidemiologia della peste suina africana e delle condizioni atte a ripristinare lo status di "indenne da peste suina africana", conformemente al codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale della sanità animale, e pertanto tale periodo dovrebbe durare almeno fino al 31 dicembre 2017.
Esecuzione di esecuzione della commissione europea 27 marzo 2014.pdf
Lunedì, 31 marzo 2014/Italia. http://www.anmvioggi.it