L'articolo 11 della direttiva 2001/82 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce norme relative al trattamento degli animali destinati alla produzione alimentare affetti da una malattia per i quali non sono autorizzati medicinali veterinari in uno Stato membro. In particolare, il paragrafo 2 dell'articolo summenzionato, letto in combinato disposto con l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 470/2009, stabilisce che questi animali possono essere trattati con farmaci che contengono sostanze farmacologicamente attive, se tali sostanze sono incluse nella tabella 1 del Allegato al regolamento (UE) 37/2010.
Quindi, la Commissione europea ha pubblicato il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/470 della Commissione del 21 marzo 2018 recante le modalità di applicazione del limite massimo di residui da prendere in considerazione per il controllo dei prodotti alimentari derivati da animali trattati nell'UE conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 della direttiva 2001/82 / CE.
Gli LMR stabiliti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 sono stati presi in considerazione per diverse specie animali e diversi tessuti bersaglio, rispetto ai quali una valutazione del rischio ha dimostrato la loro sicurezza per i consumatori.
L'applicazione degli LMR vigenti in combinazioni di tessuti e di specie per le quali non sono stati stabiliti LMR, combinata con l'applicazione di tempi di attesa o tempi di attesa minimi in conformità dell'articolo 11, fornisce garanzie sufficienti per la sicurezza dei consumatori.
Venerdì 23 marzo del 2018/ ACSA.
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