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Novità sul credito per le imprese agricole

L'informazione elaborata dall'ANAS riassume le nuove misure per gli accordi Banche-Imprese. Lo scorso 28 febbraio le Organizzazioni di categoria, incluso le Organizzazioni agricole, l’Associazione Bancaria Italiana ed i Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Economia e delle Finanze hanno siglato un accordo per l’introduzione di nuove misure per il credito.

7 Marzo 2012
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L'informazione elaborata dall'ANAS riassume le nuove misure per gli accordi Banche-Imprese. Lo scorso 28 febbraio le Organizzazioni di categoria, incluso le Organizzazioni agricole, l’Associazione Bancaria Italiana ed i Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Economia e delle Finanze hanno siglato un accordo per l’introduzione di nuove misure per il credito.

Gli interventi finanziari previsti sono i seguenti:

1. Operazioni di sospensione dei finanziamenti.
E’ prevista la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di
mutuo e la sospensione per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing
rispettivamente immobiliare o mobiliare. Possono richiedere la sospensione le rate che non
abbiano già usufruito dell’analogo beneficio previsto dall’Avviso Comune del 3 agosto 2009
e che non siano scadute da oltre 90 giorni.

2. Operazioni di allungamento dei finanziamenti.

a) allungamento della durata dei mutui;
b) allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per esigenze di
cassa con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili;
c) allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di
conduzione.

Sono ammessi alla richiesta di allungamento i mutui che non abbiano già fruito di analogo
beneficio e mutui che abbiano beneficiato della sospensione del 3 agosto 2009.

3. Operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo dell’attività.

Per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale, le banche aderenti si
impegnano a concedere finanziamenti proporzionali all’aumento dei mezzi propri realizzato
dall’impresa e comunque se tali aumenti sono rilevanti ai fini delle agevolazioni fiscali di
cui al Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201.

Le imprese, al momento della presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come “sofferenze”, “partite incagliate”,“esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni o procedure esecutive in corso.

Le richieste dovranno essere presentate dalle imprese alla banca aderente entro il 31 dicembre 2012
(o entro il 30 giugno 2013 per le domande di allungamento dei mutui che al 31 dicembre 2012 siano
ancora in sospensione).

Le banche si impegnano a fornire all’impresa richiedente una risposta entro 30 giorni lavorativi. Se
l’impresa , non ha ritardati pagamenti e presenta domanda per sospensione delle rate dei
mutui o canoni di leasing o domanda di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a
breve termine o allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di
conduzione, tali domande si intendono ammesse dalla banca salvo esplicito rifiuto.

A breve saranno definiti ancora ulteriori accordi per favorire il finanziamento, agevolare smobilizzo dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, e altro ancora.

Martedì, 5 marzo 2012. Osservatorio Anas. http://www.anas.it

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