Dando seguito alla prima della serie di notizie sulla Nuova Legge di Sanità Animale Europea (AHL), esponiamo la nuova categorizzazione delle malattie animali elencate dal Reg UE 1629/2018 e che ora entrano in vigore:
Le categorie sono 4: A, B, C, D ed E. Il regolamento completo si trova alla fine della notizia.
Categoria A:malattie elencate che non si manifestano normalmente nell'Unione e che, non appena individuate, richiedono l'adozione immediata di misure di eradicazione e per le quali si applicano :
- le norme per la sensibilizzazione e preparazione alle malattie, di cui al titolo I della parte III (articoli da 43 a 52);
- le misure di controllo delle malattie di cui al capo 1 del titolo II della parte III (articoli da 53 a 71);
- le norme per la compartimentazione di cui all'articolo 37, paragrafo 1.
- Per tali malattie elencate, si applicano anche, ove opportuno, le misure di cui alla lettera b), nonché, se del caso, alle lettere d) ed e).
Categoria B: malattie elencate che devono essere oggetto di controllo in tutti gli Stati membri allo scopo di eradicarle in tutta l'Unione per le quali si applicano:
- le norme per i programmi obbligatori di eradicazione di cui all'articolo 31, paragrafo 1;
- le norme per gli Stati membri e le zone indenni da malattia di cui all'articolo 36;
- le norme per la compartimentazione di cui all'articolo 37, paragrafo 2;
- le norme per il controllo delle malattie di cui agli articoli da 72 a 75, agli articoli da 77 a 79 e agli articoli 81 e 83.
Per tali malattie elencate si applicano anche le misure di cui alle lettere d) ed e), se del caso.
Categoria C: malattie elencate rilevanti per alcuni Stati membri e rispetto alle quali sono necessarie misure per evitarne la diffusione in parti dell'Unione che ne sono ufficialmente indenni o che hanno programmi di eradicazione per la malattia elencata e per cui si applica :
- e norme per l'eradicazione opzionale di cui all'articolo 31, paragrafo 2;
- le norme per gli Stati membri e le zone indenni da malattia di cui all'articolo 36;
- le norme per la compartimentazione di cui all'articolo 37, paragrafo 2.
- le norme per le misure di controllo delle malattie di cui agli articoli 76,77, 78, 80, 82 e 83.
per tali malattie elencate si applicano anche le misure di cui alle lettere d)
ed e), se del caso.
Categoria D: le malattie per le quali sono necessarie misure per evitarne la diffusione
a causa del loro ingresso nell'Unione o i movimenti tra Stati membri e quindi
soggette alle seguenti misure:
- le norme per i movimenti nell'Unione, di cui al titolo I, capi da 3 a 6 (articoli da 124 a 169), alla parte IV, titolo II, capi 2 e 3 (articoli da 191 a 225) e alla parte VI, capi 2 e 3 della (articoli da 247 a 251); e
- le norme per l'ingresso nell'Unione e l'esportazione dall'Unione di cui alla parte V (articoli da 229 a 243).
Le malattie elencate di cui alle lettere a), b) e c) sono anch'esse considerate malattie elencate ai sensi della presente lettera; ciò vale anche per le malattie elencate di cui alla lettera e) quando il rischio presentato
dalla malattia in questione può essere attenuato in maniera efficace e proporzionale da misure relative ai movimenti di animali e prodotti.
Categoria E: malattie elencate per le quali vi è la necessità di sorveglianza all'interno dell'Unione per le quali si applica quanto di seguito:
- le norme per la notifica e la comunicazione, di cui al capo 1 della parte II (articoli da 18 a 23); e
- le norme per la sorveglianza, di cui al capo 2 della parte II (articoli da 24 a 30);
Le malattie elencate di cui alle lettere a), b) e c) sono considerate malattie elencate anche ai sensi della presente lettera.
Estratto dell'allegato Reg 1882/2018
Martedì,4 maggio 2021/Italia. https://www.anmvioggi.it/-https://eur-lex.europa.eu/