X
XLinkedinWhatsAppTelegramTelegram
0

La nuova Legge di Sanità Animale (AHL Animal Health Law) e i suoi Obiettivi (II), pdf

Esponiamo la nuova categorizzazione delle malattie animali elencate dal Reg UE 1629/2018 e che ora entrano in vigore...

4 Giugno 2021
X
XLinkedinWhatsAppTelegramTelegram
0

Dando seguito alla prima della serie di notizie sulla Nuova Legge di Sanità Animale Europea (AHL), esponiamo la nuova categorizzazione delle malattie animali elencate dal Reg UE 1629/2018 e che ora entrano in vigore:

Le categorie sono 4: A, B, C, D ed E. Il regolamento completo si trova alla fine della notizia.

Categoria A:malattie elencate che non si manifestano normalmente nell'Unione e che, non appena individuate, richiedono l'adozione immediata di misure di eradicazione e per le quali si applicano :

  • le norme per la sensibilizzazione e preparazione alle malattie, di cui al titolo I della parte III (articoli da 43 a 52);
  • le misure di controllo delle malattie di cui al capo 1 del titolo II della parte III (articoli da 53 a 71);
  • le norme per la compartimentazione di cui all'articolo 37, paragrafo 1.
  • Per tali malattie elencate, si applicano anche, ove opportuno, le misure di cui alla lettera b), nonché, se del caso, alle lettere d) ed e).

Categoria B: malattie elencate che devono essere oggetto di controllo in tutti gli Stati membri allo scopo di eradicarle in tutta l'Unione per le quali si applicano:

  • le norme per i programmi obbligatori di eradicazione di cui all'articolo 31, paragrafo 1;
  • le norme per gli Stati membri e le zone indenni da malattia di cui all'articolo 36;
  • le norme per la compartimentazione di cui all'articolo 37, paragrafo 2;
  • le norme per il controllo delle malattie di cui agli articoli da 72 a 75, agli articoli da 77 a 79 e agli articoli 81 e 83.

Per tali malattie elencate si applicano anche le misure di cui alle lettere d) ed e), se del caso.

Categoria C: malattie elencate rilevanti per alcuni Stati membri e rispetto alle quali sono necessarie misure per evitarne la diffusione in parti dell'Unione che ne sono ufficialmente indenni o che hanno programmi di eradicazione per la malattia elencata e per cui si applica :

  • e norme per l'eradicazione opzionale di cui all'articolo 31, paragrafo 2;
  • le norme per gli Stati membri e le zone indenni da malattia di cui all'articolo 36;
  • le norme per la compartimentazione di cui all'articolo 37, paragrafo 2.
  • le norme per le misure di controllo delle malattie di cui agli articoli 76,77, 78, 80, 82 e 83.

per tali malattie elencate si applicano anche le misure di cui alle lettere d)
ed e), se del caso.

Categoria D: le malattie per le quali sono necessarie misure per evitarne la diffusione
a causa del loro ingresso nell'Unione o i movimenti tra Stati membri e quindi
soggette alle seguenti misure:

  • le norme per i movimenti nell'Unione, di cui al titolo I, capi da 3 a 6 (articoli da 124 a 169), alla parte IV, titolo II, capi 2 e 3 (articoli da 191 a 225) e alla parte VI, capi 2 e 3 della (articoli da 247 a 251); e
  • le norme per l'ingresso nell'Unione e l'esportazione dall'Unione di cui alla parte V (articoli da 229 a 243).

Le malattie elencate di cui alle lettere a), b) e c) sono anch'esse considerate malattie elencate ai sensi della presente lettera; ciò vale anche per le malattie elencate di cui alla lettera e) quando il rischio presentato
dalla malattia in questione può essere attenuato in maniera efficace e proporzionale da misure relative ai movimenti di animali e prodotti.

Categoria E: malattie elencate per le quali vi è la necessità di sorveglianza all'interno dell'Unione per le quali si applica quanto di seguito:

  • le norme per la notifica e la comunicazione, di cui al capo 1 della parte II (articoli da 18 a 23); e
  • le norme per la sorveglianza, di cui al capo 2 della parte II (articoli da 24 a 30);

Le malattie elencate di cui alle lettere a), b) e c) sono considerate malattie elencate anche ai sensi della presente lettera.

Estratto dell'allegato Reg 1882/2018

elenco
elenco

pdfReg 1882-2018.pdf

Martedì,4 maggio 2021/Italia. https://www.anmvioggi.it/-https://eur-lex.europa.eu/

Commenti sull'articolo

Questo spazio non è dedicato alla consultazione agli autori degli articoli, ma uno spazio creato per essere un punto di incontro per discussioni per tutti gli utenti di 3tre3
Pubblica un nuovo commento

Per commentare ti devi registrare su 3tre3 ed essere connesso.

Non sei iscritto nella lista Ultima ora

Bollettino settimanale di notizie del mondo dei suini

Fai il log in e spunta la lista