IL nome del nuovo Decreto Legislativo in arrivo é "dati precisi e reali sull’utilizzo di medicinali veterinari in mangimificio". Entro il 15 ottobre l'esame parlamentare per cambiare le regole in vigore dai primi anni novanta.
Il nuovo decreto amplifica la normativa storica, obblighi per operatori del setore dei mangimi dalla produzione all'immissione in commercio. Lo schema di decreto dettaglia le norme sulla prescrizione veterinaria di mangimi medicati e prodotti intermedi, fuori dal decreto la somministrazione orale via acqua da bere o polveri orali miscelate manualmente al mangime.
Pertanto, lo schema di decreto legislativo fissa i livelli massimi di contaminazione crociata per le sostanze attive nei mangimi non bersaglio, in attesa di quelli che saranno definiti dalla Commissione Europea. Gli operatori devono garantire che il medicinale veterinario sia disperso in modo omogeneo nel mangime medicato e nel prodotto intermedio.
La prescrizione veterinaria per mangime medicato può essere rilasciata esclusivamente da un medico veterinario iscritto all’ordine professionale e deve essere redatta in formato elettronico attraverso il sistema della tracciabilità (Rev). Sul quantitativo, il decreto fissa una percentuale di tolleranza "del 5 per cento in più o in meno", come scarto percentuale tra il peso effettivo del prodotto scaricato dalle cisterne in allevamento ed il peso indicato sulla prescrizione veterinaria.
La prescrizione puo´avvenire per prodotti intermedi o medicinali veterinari per la fabbricazione di mangimi medicati ad un operatore "riconosciuto" per la produzione "per autoconsumo". Il medicato prodotto può essere utilizzato dall'operatore per rifornire altre aziende di sua proprietà, anche non contigue, purché con specifica prescrizione veterinaria riferita all’azienda di destinazione.
La prescrizione consente all’operatore di rifornirsi dei medicinali veterinari e dei prodotti intermedi prescritti dal medico veterinario, nella quantità necessaria per assicurare la durata del trattamento e per ridurre al minimo eventuali rimanenze, per i suini la prescrizione e´valida nel caso degli antimicrobici per 5 giorni.
Il detentore degli animali può ritirare in più volte il mangime medicato prescritto, in un periodo di tempo pari alla durata del trattamento indicata sulla prescrizione. I mangimi medicati per animali dpa non possono essere utilizzati per più di un trattamento nell’ambito della medesima prescrizione veterinaria.
I detentori degli animali possono utilizzare prodotti intermedi, dietro prescrizione medico veterinaria, solo se gli stabilimenti sotto il loro controllo sono riconosciuti per la successiva produzione di mangimi medicati per autoconsumo.
Gli operatori che effettuano la produzione industriale di mangimi medicati o di prodotti intermedi sono tenuti ad inserire nel sistema informativo di tracciabilità- attraverso la prescrizione del mangime medicato- le informazioni relative alle confezioni dei medicinali veterinari utilizzati per la produzione
del mangime medicato o del prodotto intermedio, compreso il numero dell’autorizzazione all’immissione in commercio e la quantità del medicinale veterinario utilizzata nel mangime. Ciò permetterà di raccogliere dati precisi e reali sull’utilizzo di medicinali veterinari in mangimificio.
Venerdi´15 settembre 2023/Italia.https://www.anmvioggi.it/