Il giorno 16 dicembre 2014 il Dipartimento sanita’ pubblica veterinari e sicurezza alimentare ha emanato una nota.. rivolta agli stabilimenti che immettono sul mercato, a scopo mangimistico, derivati degli oli vegetali e grassi miscelati. L'oggetto del chiarimento ministeriale riguarda la produzione, lo stoccaggio, il trasporto e i tests obbligatori per le diossine di oli, grassi e derivati. Gli stabilimenti sono soggetti a riconoscimento quando effettuano le attività di: trasformazione di oli vegetali greggi, ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004; fabbricazione oleochimica di acidi grassi; produzione di biodiesel; miscelazione di grassi. La circolare precisa che "il Regolamento UE n.225/2012, come il Regolamento (UE) 68/2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi, non introducono deroghe rispetto a quanto definito da altri Regolamenti comunitari relativi all'alimentazione animale", i cosiddetti Regolamenti "sottoprodotti" (ad es. il Regolamento CE n.1069/2009 e il Regolamento n. 142/2011).
"E' evidente, quindi- si legge nella nota- che nel caso in cui gli oli, i grassi e i derivati, da destinare ad uso
mangimistico, originino da sottoprodotti di origine animale è obbligatorio conformarsi anche a quanto riportato
nei Regolamenti "sottoprodotti"".
Venerdì 10 gennaio 2014/Italia.http://www.anmvioggi.it