Dopo l'ultimo caso confermato di peste suina africana in Bielorussia nel mese di giugno ai confini con la Lituania e con la Polonia la Commissione Europea prende provvedimenti di protezione.
Considerando la prossimità di tale regione all'Unione, la Commissione ritiene che il rischio di introduzione della peste suina africana nel territorio dell'Unione sia elevato.
Le misure stabilite dalla decisione 2011/78/UE - emanata a seguito della conferma della malattia in Russia- devono dunque essere applicate anche ai veicoli che entrano nell'Unione dalla Bielorussia. Per motivi di chiarezza e di semplificazione della legislazione dell'Unione, occorre abrogare la decisione 2011/78/UE e sostituirla con la Decisione esecutiva del 5 agosto scorso.
Si rende necessario che tutti i veicoli che hanno trasportato animali vivi e mangimi e che entrano nell'Unione in provenienza da zone infette vengano adeguatamente puliti e disinfettati, e che la pulizia e la disinfezione siano opportunamente documentate.Il trasportatore è tenuto a garantire, per ogni veicolo impiegato nel trasporto di animali o di mangimi, la tenuta di un registro contenente informazioni sulla pulizia e sulla disinfezione per un periodo minimo di tre anni.
Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore responsabile o il conducente di un veicolo per bestiame, al momento dell'arrivo dai paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi elencati nell'allegato I, fornisca all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata nell'Unione informazioni da cui risulti che il vano bestiame o carico e, all'occorrenza, la carrozzeria del veicolo, la rampa di carico, le apparecchiature che hanno avuto contatti con animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli stivali e gli indumenti di protezione usati durante lo scarico sono stati puliti e disinfettati dopo l'ultimo scarico di animali o di mangimi.
Giovedì, 8 agosto 2013/UE.http://eur-lex.europa.eu