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PSA Italia: aggiornamento al 3 ottobre 2024

Pubblicata dalla Regione Lombardia, una nuova ordinanza il 2 ottobre che riguarda la movimentazione animali. Mentre il 4 ottobre riunione Federcaccia con la presenza del Commissario Nazionale Filippini.

psa ottobre 2024
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4 Ottobre 2024
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L'ordinanza Ministeriale n.5/2024 tratta le misure di eradicazione e sorveglianza della Peste Suina Africana (PSA), descrive le azioni necessarie in questo momento:

Misure Generali:

  • Contenimento della popolazione di cinghiali attraverso barriere stradali e autostradali.
  • Depopolamento dei cinghiali selvatici per eliminare la malattia.
  • Sorveglianza epidemiologica sia per i suini domestici che per i cinghiali selvatici.
  • Adozione di misure di biosicurezza negli stabilimenti.

Regioni e Province Autonome:

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono applicare le misure tenendo conto della loro situazione epidemiologica, sotto la supervisione della struttura commissariale e del Ministero della Salute.

Contenimento della Circolazione Virale con Barriere:

Rafforzamento e costruzione di barriere autostradali per limitare il movimento dei cinghiali e prevenire la diffusione della PSA in aree indenni.

Le autorità locali e regionali forniscono supporto per l'implementazione delle misure.

  • Depopolamento nella Zona di Controllo dell’Espansione Virale (CEV):
  • Depopolamento dei cinghiali selvatici in una zona designata fino a 10 km attorno alle barriere per costituire una "zona bianca" senza PSA.
  • Le autorità possono autorizzare deroghe alla normativa di caccia per consentire il depopolamento.
  • Le attività di depopolamento possono essere svolte da ditte specializzate, forze armate e altre figure abilitate, utilizzando vari metodi (es. trappole, sparo notturno).

Depopolamento nelle Zone Soggette a Restrizioni (II e III):

  • Divieto di caccia collettiva e divieto di caccia ai cinghiali in queste zone.
  • È consentito il controllo della popolazione dei cinghiali tramite metodi selettivi, come l’uso di trappole o la caccia con cani e un massimo di 15 persone per squadra.
  • Il depopolamento può essere effettuato anche in aree protette.
  • Movimentazione dei Prodotti a Base di Cinghiali:
  • È vietata la movimentazione di carne, prodotti a base di carne e trofei di cinghiali abbattuti nelle zone soggette a restrizione, a meno che non sia autorizzata per la trasformazione secondo i regolamenti UE.
  • I capi abbattuti nelle attività di controllo devono essere testati per la PSA e possono essere destinati all’autoconsumo solo se risultati negativi.
  • L'ordinanza fornisce una strategia dettagliata per arginare la diffusione della PSA attraverso misure di contenimento fisico, depopolamento controllato e sorveglianza sanitaria.

Sorveglianza sui cinghiali selvatici
1. Chiunque trovi cinghiali selvatici morti o moribondi deve segnalarlo subito alle Autorità Competenti Locali (ACL) senza toccare o spostare gli animali, salvo indicazioni contrarie.
2. Le regioni e le province autonome semplificano le modalità di segnalazione e promuovono campagne di sensibilizzazione per ridurre il rischio di diffusione della malattia.
3. Nelle zone soggette a restrizione, le regioni e province autonome, in coordinamento con la struttura commissariale, potenziano la ricerca di carcasse di cinghiali, specialmente nelle zone dove non sono ancora state trovate carcasse infette, seguendo il Piano nazionale di sorveglianza per il 2024.
4. Questa ricerca è mirata alle aree con alta densità di cinghiali, corsi d’acqua e valli, coinvolgendo personale dedicato, forze armate e associazioni locali.
5. Tutti i cinghiali trovati morti o abbattuti nelle zone di restrizione devono essere testati per la peste suina africana (PSA) e le carcasse smaltite secondo le normative vigenti.
6. In caso di avvistamenti di cinghiali moribondi, i Centri di Recupero Animali Selvatici devono contattare immediatamente l'ACL per l'abbattimento, test diagnostici e smaltimento delle carcasse.

Controllo sul territorio nazionale:

Se vengono trovati maiali non identificati, si provvede al loro sequestro, abbattimento e distruzione. Le regioni e le province autonome devono adottare azioni per impedire la proliferazione dei cinghiali nelle aree urbane, inclusa la gestione dei rifiuti e la prevenzione di alimentazioni volontarie da parte dei cittadini. Le autorità devono anche garantire una raccolta puntuale dei rifiuti nelle aree pubbliche, con particolare attenzione a quelle più esposte. Inoltre, possono essere identificate nuove aree a rischio dove applicare misure di restrizione, previa consultazione con le autorità sanitarie centrali.

Le regioni possono delegare compiti specifici a veterinari non ufficiali appositamente formati, e possono coinvolgere diverse forze, inclusi volontari, per l'esecuzione delle misure. Le regioni devono inoltre verificare che i soggetti incaricati abbiano le competenze e le infrastrutture necessarie.

Revisione delle zone soggette a restrizione: sorveglianza passiva e la presenza di aree a rischio.

Flusso informativo: tra regioni e autorità centrali, con particolare attenzione alla tempestiva registrazione di decessi e positività legate alla PSA. Viene specificato il processo per il campionamento e l'analisi di carcasse sospette, nonché la comunicazione dei risultati. Le regioni devono fornire dati sulle attività di controllo faunistico e garantire la corretta gestione dei cinghiali abbattuti.

Sistema di sanzioni: per chi viola le misure di controllo della peste suina africana (PSA), si richiama l'applicazione delle sanzioni penali per reati come l'interruzione di servizio pubblico (art. 340 c.p.), la diffusione di malattie animali (art. 500 c.p.), e l'inosservanza di provvedimenti dell'autorità (art. 650 c.p.). Sono punibili anche atti come l'uso illegale di foraggiamento attrattivo per i cinghiali (eccetto nei casi di prelievo selettivo o controllo), o qualsiasi danneggiamento, manomissione o intralcio alle operazioni di cattura e depopolamento dei cinghiali nelle zone di restrizione. Questi atti comportano anche responsabilità civili per i danni causati a terzi. Inoltre, rimangono in vigore le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 9 del 17 febbraio 2022, in caso di violazione degli obblighi di segnalazione.

pdfORDINANZA_N.5_2024.pdf

Situazione aggiornata secondo il Bollettino Epidemiologico Nazionale:

psa ottobre 2024
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Mercoledì, 2 ottobre 2024/Italia. Protocollo G1.2024.0037069 del 02/10/2024/https://storymaps.arcgis.com/

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