Nuove indicazioni dal Ministero della Salute per lo smaltimento delle carcasse e dei sottoprodotti nelle zone colpite da Peste Suina Africana destinata agli assessorati regionali e al Commissario Straordinario.
Le indicazioni vengono categorizzate secondo l'area di interesse e riguardano le carcasse degli animali morti o abbattuti dopo l'esecuzione dei prelievi e i sottoprodotti della carne relativi ai capi cacciati, destinati all'autoconsumo.
Indicazioni -All’interno delle zone infette e zone di restrizione parte II, correlate a casi di PSA nel selvatico, le spoglie degli animali morti o abbattuti, dopo l’esecuzione dei prelievi, devono essere smaltite come sottoprodotti di categoria 1 in impianti di trasformazione riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009.
All’interno delle zone confinanti con le zone di cui sopra o zone di restrizione parte I, i sottoprodotti relativi ai capi cacciati, destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA, sono smaltiti come materiale di categoria 3. Mentre gli intestini non svuotati dalle feci, classificati come materiale di categoria 2.
In caso di esito positivo per PSA i capi cacciati devono essere smaltiti come sottoprodotti di categoria 1 in impianti di trasformazione riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009.
Lunedì, 21 novembre 2022/Italia. https://www.anmvioggi.it/