1. La presente Ordinanza definisce le misure di eradicazione, controllo e prevenzione che devono essere applicate nelle zone istituite in conformità al Regolamento Delegato (UE) n. 2020/687 e al Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2023/594 di seguito riportate:
- a) nelle zone infette e nelle zone di restrizione parte II correlate a casi di PSA nel selvatico;
- b) in caso di sospetto e conferma di PSA in suini detenuti e nelle relative zone di protezione e sorveglianza e zone di restrizione parte III;
- c) nelle zone confinanti con quelle di cui alle lettere a) e b), o nelle zone di restrizione parte I.
2. La Struttura commissariale predispone, in maniera coordinata con le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano coinvolte dall'infezione e con il Ministero della salute, un piano di eradicazione per le aree territoriali interessate dalla malattia ai fini dell'applicazione da parte delle stesse regioni o Province autonome di Trento e di Bolzano delle misure di eradicazione di cui alla presente ordinanza e definite nel Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione 2023.
3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano applicano le misure del Piano di eradicazione predisposto dalla Struttura commissariale e dallo stesso coordinato per il tramite delle regioni, d'intesa con il Ministero della salute.
Giovedì, 31 agosto 2023/Italia. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/