Il testo dell'ordinanza riguarda misure di biosicurezza e prevenzione da adottare nella filiera suinicola per il controllo della Peste Suina Africana (PSA) elenca 26 punti tra i quali questi principali::
1. **Adeguamento degli allevamenti**: Gli operatori devono conformarsi alle norme di biosicurezza entro 4 settimane e predisporre piani specifici secondo le regolamentazioni europee.
2. **Controlli**: Le autorità locali, attraverso i servizi veterinari, devono verificare i livelli di biosicurezza negli allevamenti, con una programmazione basata sul rischio. Eventuali non conformità saranno sanzionate.
3. **Macellazione e tracciabilità**: Gli allevamenti e i macelli devono adottare procedure specifiche per la macellazione e la destinazione delle carni, rispettando le misure di biosicurezza.
4. **Prevenzione PSA**: Gli operatori devono segnalare anomalie negli animali, come mortalità elevata, per permettere verifiche tempestive. Sono previste sanzioni per la violazione delle norme di biosicurezza.
5. **Rifiuti alimentari**: È obbligatorio gestire correttamente i rifiuti nelle aree di sosta per evitare contatti con la fauna selvatica e ridurre il rischio di diffusione della PSA.
6. **Divieto di eventi suinicoli**: Sono vietate fiere e mostre con suini per prevenire la diffusione della malattia.
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Martedì, 10 settembre 2024/Italia/ https://bur.regione.veneto.it/Bur