Cambiano le procedure di movimentazioni di suini in Lombardia a causa situazione peste suina africana. Divieti e deroga in zone di restrizione e di protezione.
Movimentazione di suini da vita: Da e verso le Zone di Protezione (ZP) sono vietate tutte le movimentazioni di suini “da vita”, fatto salvo specifici casi che verranno di volta in volta valutati in accordo con l’Osservatorio Epidemiologico. Mentre dalle Zone di Sorveglianza (ZS) può essere presentata la richiesta di deroga che deve riportare, oltre ai riferimenti dell’allevamento di origine, le date previste, il percorso individuato, i riferimenti dell’allevamento di destinazione. L’ATS competente per lo stabilimento di origine acquisisce l’assenso dello stabilimento di destinazione tramite del Servizio Veterinario competente sullo stabilimento. Laddove invece lo stabilimento di destino ricada al di fuori del territorio regionale tale assenso viene acquisito, per il tramite del Servizio Regionale.
Movimentazioni di suini - Per la movimentazione di animali l'allevatore deve fare richiesta alla Regione Lombardia, UO Veterinaria (all’indirizzo: psa@regione.lombardia.it) mettendo in conoscenza anche il Servizio Veterinario competente sull’allevamento di partenza- Dipartimento e Distretto. La movimentazione si intenderà autorizzata solo a seguito di validazione del Modello 4 da parte del Servizio Veterinario e dovrà avvenire nel rispetto dei protocolli diffusi in allegato alla circolare.
Deroga verso il macello - La richiesta di deroga verso il macello dalle Zone di Protezione (ZP) o di Sorveglianza (ZS), trasmessa all’indirizzo dedicato, deve riportare: i riferimenti dell’allevamento di origine, le date previste, il percorso individuato, i riferimenti dello stabilimento di destinazione. La regione chiarisce che in caso di insorgenza di sintomi sospetti o di un aumento di mortalità la programmazione del carico deve essere sospesa fino alla conclusione dei necessari accertamenti diagnostici tesi ad escludere la presenza di PSA.
Anche i sottoprodotti di Origine Animale (SOA) avranno obbligo di richiesta al Servizio Veterinario competente a partire dall'allevamento di partenza.
Movimentazione delle carcasse - La raccolta dei morti viene effettuata mediante autorizzazione rilasciata ai sensi del Reg (UE) 2020/687, articolo 22, direttamente dalla ATS competente sull’allevamento previo nulla osta da parte del servizio Veterinario della ATS competente sullo stabilimento di destinazione. Per quanto attiene alle procedure di campionamento, la priorità deve essere data a suini morti di recente (meno di 5 giorni). Solo in caso di assenza di tale tipologia di carcassa, possono essere campionati due suini morti da minor tempo possibile.
Liquami e letame - L'allegato dedicato riporta il protocollo specifico che contiene le condizioni per il rilascio, da parte, dalla ATS competente sull’allevamento di partenza, delle autorizzazioni alle movimentazioni in deroga ai divieti di cui al Reg (UE) 2020/687.
Martedì, 13 settembre 2023/Italia. https://www.anmvioggi.it