Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2022 Reg. (CE) n. 1305/2013 Sottomisura 14.1 “Pagamenti per il benessere degli animali”.
Sono 4 le aree di azione:
Azione 1) acqua, alimenti e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali di allevamento. - Obbligo, non remunerato perché sostenuto da altra misura, per il personale impiegato nella gestione degli animali, di partecipazione ad almeno un corso inerente la gestione aziendale e sanitaria della durata minima di 20 ore nei primi due anni di applicazione della misura;
- impegno di stabilire un rapporto formale e continuativo per l’assistenza di tipo sanitario; - supporto di un alimentarista per la definizione di una dieta bilanciata;
- qualità igienico-sanitaria dell'acqua di abbeverata (controllo analitico annuale chimico e batteriologico);
- adozione di misure di prevenzione e controllo della contaminazione da micotossine per gli animali (controllo analitico due volte l’anno su mangimi e mais da granella);
- sistematica cura dei piedi degli animali;
- lotta regolare ai roditori ed agli infestanti;
- definizione di aree destinate alla quarantena degli animali e/o ad infermeria.
Azione 2) ammodernamento delle condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale.
- utilizzo di lettiera permanente con materiale idoneo (impagliamento due volte alla settimana e rimozione totale della lettiera due volte l’anno);
Azione 3) consentire l’accesso all’aperto.
- passaggio alla tipologia di allevamento semi-estensivo (pascolo nel periodo primaverile-estivo e stalla nel periodo autunnale-invernale) o estensivo, con disponibilità di pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 180 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie;
- integrazione alimentare al pascolo nelle fasi stagionali più critiche
- esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo (1% dei soggetti allevati al pascolo
- minimo 3 capi) ed eventuale trattamento farmacologico di tutti gli animali al pascolo in caso di necessità.
Azione 4) uso di anestetici e farmaci anti-infiammatori nei casi in cui è necessaria la mutilazione o la castrazione
- numero di mutilazioni e castrazioni inferiore al 5% degli animali allevati, salvo il rispetto dei limiti previsti dall’art.19 allegato 1 del D.Lgs. n.146/2001. In caso di necessità uso di anestetici e farmaci antiinfiammatori nei casi in cui sia necessario intervenire con mutilazioni e castrazioni.
Marche_Benessere_Animali_N35_del_14_aprile_2023.pdf
Venerdì, 14 aprile 2023/Italia. https://www.regione.marche.it/