X
XLinkedinWhatsAppTelegramTelegram
0
Leggere questo articolo in:

Sospensione dell'autorizzazione dell'etossichina come additivo nei mangimi, vedi Doc.

Dato che l'uso come additivo dell'etossichina può rappresentare un rischio per la salute umana e animale e per l'ambiente, l'additivo ed i mangimi che la contenegono devono essere ritirati dal mercato il più presto possibile.

9 Giugno 2017
X
XLinkedinWhatsAppTelegramTelegram
0

Nel suo parere del 21 ottobre 2015, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha affermato che, dalla valutazione delle informazioni e dei documenti forniti, non è stato possibile giungere a una conclusione sulla sicurezza di etossichina come additivo per tutte le specie animali , i consumatori o l'ambiente, dal momento che i dati non vengono presentati per la valutazione dell'esposizione e la sicurezza dell'etossichina per gli animali, i consumatori e l'ambiente.

Non si è stati in grado di stabilire che, utilizzato nelle condizioni proposte, l'additivo non ha effetti nocivi sulla salute degli animali, la salute umana o per l'ambiente. Pertanto, l'attuale autorizzazione dell'additivo Etossichina soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) 1831/2003.

È possibile che ulteriori informazioni relative alla sicurezza d'impiego e l'efficacia dell'additivo etossichina porti a nuove informazioni e venga effettuata una nuova valutazione dell'additivo.

Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) 1831/2003, l'autorizzazione dell'Etossichina in attesa della presentazione e la valutazione dei dati aggiuntivi, deve essere interrotta. Il provvedimento di sospensione dovrebbe essere rivisto a seguito della valutazione tempestiva di questi dati da parte dell'Autorità.

Dato che l'uso dell'additivo etossichina può rappresentare un rischio per la salute umana e animale e per l'ambiente, l'additivo ed i mangimi che lo contengono devono essere ritirati dal mercato il più presto possibile. Per motivi pratici, tuttavia, si deve dare ai titolari un periodo transitorio di tempo per il ritiro dei prodotti in questione in modo che possano assolvere correttamente all'obbligo del ritiro.

Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/962 della Commissione

Mercoledì 7 giugno 2017/ DOUE/ Unione Europea.
http://eur-lex.europa.eu

Commenti sull'articolo

Questo spazio non è dedicato alla consultazione agli autori degli articoli, ma uno spazio creato per essere un punto di incontro per discussioni per tutti gli utenti di 3tre3
Pubblica un nuovo commento

Per commentare ti devi registrare su 3tre3 ed essere connesso.

Non sei iscritto nella lista la web in 3 minuti

Un riassunto settimanale delle news di 3tre3.it

Fai il log in e spunta la lista