Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'Agricoltura, ha approvato un Reale Decreto sulle norme di qualità dei vari pezzi anatomoci del suino iberico. Le norme migliorano ,le informazioni al consumatore finale sulle etichette e sulla presentazioni; maggiori controlli di filiera e menzioni particolari che corrispondono realmente alle qualità dei prodotti.
QUALITA' GENETICA-LIMITAZIONI SUPERFICI
Sono autorizzate solo alcune tipologie genetiche con tanto di controlli da parte del Libro Genealogico per verificare la purezza delle razze.
Limitazioni sulle superfici di terreno agricolo per l'allevamento dei suini: da 0,25 e 1,25 suini/ha, in funzione della copertura di alberi delle superfici.
Oppure nei suini in capannone 2m² minimo per soggetto do oltre 110 kg di peso.
DENOMINAZIONI DI VENDITA
Sull'etichetta si trova la denominazione di vendita e la % di razza.
Con questo obiettivo si semplificano le denominazioni di vendita. Si passa da 4 opzioni precedenti (di "bellota o montanera", di "recebo", di "cebo de campo" e di "cebo") a 3: “de bellota”, “de cebo de campo” e “de cebo”. Si elimina la designazione recebo.
ETICHETTA
Si usano diciture da non trarre in inganno il consumatore sopratutto sulla % di iberico e sulle immagini usate per la pubblicità.
In particolare la definizione "pata negra" si userà solamente in prodotti "bellota" di 100% iberico.
IDENTIFICAZIONE DELLE CARCASSE
Rigità sulle classificazione delle carcasse al macello in base a vari requisiti come il peso minimo delle pezzature ecc.
Venerdì 10 gennaio 2014/ MAGRAMA/ Spagna. http://www.magrama.gob.es