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Spagna: misure igieniche per i piccoli produttori alimentari

Il governo adegua le misure igieniche della produzione primaria per facilitare la redditività dei piccoli produttori e incoraggiare il consumo locale...

15 Dicembre 2020
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato un Regio Decreto che regola e rende più flessibile l'applicazione di alcune disposizioni dell'Unione Europea (UE) in materia di igiene alimentare, che favorisce la vitalità, la redditività e la sussistenza dei piccoli produttori alimentari e ne promuove il consumo locale.

Questo testo legislativo suppone una semplificazione dei requisiti in materia di sicurezza e igiene della produzione primaria, che consente di adattare le tecniche di produzione tradizionali all'attuale quadro sanitario e ne facilita l'immissione sul mercato locale, per creare un'economia legata all'ambiente rurale e contribuire ad evitare lo spopolamento. Tutto ciò senza pregiudicare la necessaria sicurezza ed igiene dei prodotti.

La norma è una revisione del Regio Decreto 640/2006, del 26 maggio, che utilizza la possibilità che le normative europee danno agli Stati membri per stabilire eccezioni, adattamenti o flessibilità. Si tratta di una richiesta storica di alcuni settori produttivi e che consente di adattare il cosiddetto “pacchetto igiene” in Spagna, composto da tre normative, al nuovo contesto produttivo e commerciale.

Alcune delle misure principali sono:

  • Per quanto riguarda gli impianti e le infrastrutture di produzione alimentare e le loro esigenze, il regio decreto adatta lo standard alle dimensioni e alle caratteristiche degli stabilimenti.
  • Stabilisce le condizioni di igiene e sicurezza necessarie affinché questi piccoli stabilimenti effettuino macellazione di animali (uccelli e conigli) nelle loro strutture. In ogni caso possono essere abbattuti solo gli animali allevati nell'azienda stessa o che abbiano compiuto la permanenza minima stabilita e con limiti di abbattimento annuali in ogni caso, garantendo così la massima sicurezza alimentare.
  • L'autorità competente stabilirà, per i piccoli macelli e stabilimenti che producono carne macinata, le proprie linee guida in merito al campionamento stabilite dalla normativa generale quando l'analisi dei rischi lo giustifichi. Allo stesso modo, vengono stabiliti requisiti strutturali adatti ai piccoli macelli e ai macelli mobili, adeguati alle loro piccole dimensioni.
  • Allo stesso modo, la norma stabilisce linee guida igieniche per i piccoli produttori primari per favorire il consumo locale e i canali di commercializzazione brevi. E 'consentita la vendita diretta di piccoli quantitativi di carne ai consumatori o ai dettaglianti, che può essere effettuata nell'azienda stessa o in mercati occasionali o periodici. La distanza tra l'azienda ei mercati o stabilimenti non può superare i 100 chilometri.
  • Per quanto riguarda le informazioni ai consumatori, i prodotti devono indicare il numero di registrazione dell'azienda nel Registro Sanitario Generale delle Imprese Alimentari (RGSEAA), la descrizione della merce, il peso netto del prodotto e la data di macellazione. Allo stesso modo, i prodotti devono indicare il luogo in cui l'animale è stato macellato - in azienda, cacciato o allevato - e se il prodotto deve essere cucinato prima del consumo.
  • Anche la commercializzazione diretta del latte crudo è regolamentata ed è obbligatorio presentarsi come stabilimento autorizzato registrato presso RGSEAA. Viene aggiornato e specificato l'elenco delle specie di lumache selvatiche commercializzabili e vengono aggiornati i requisiti igienici in linea con le normative europee.
  • Per quanto riguarda gli stabilimenti di pasti pronti che servono luoghi come case di cura, centri diurni o mense scolastiche, vengono stabiliti anche criteri omogenei. Devono avere pasti di controllo che rappresentino i diversi pasti per consentire lo svolgimento degli studi epidemiologici necessari. Questi alimenti di controllo verranno raccolti dopo la preparazione, saranno chiaramente identificati e datati e saranno conservati per un minimo di sette giorni ad una temperatura pari o inferiore a quattro gradi Celsius.

Mercoledì 9 dicembre 2020/ MAPA/ Spagna.
https://www.mapa.gob.es

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