La Gazzetta Ufficiale dello Stato ha appena pubblicato il Regio Decreto 159/2023, del 7 marzo, che modifica diversi decreti relativi al Benessere degli Animali.
Nel caso specifico dei suini, viene modificato il Regio Decreto 1135/2002, del 31 ottobre, riguardante le norme minime per la protezione dei suini, per il quale vengono stabiliti requisiti più specifici. In particolare, ci sono nuovi valori in relazione alla densità massima degli animali negli allevamenti, e nuove condizioni per quanto riguarda il loro cibo, acqua, mangiatoie, condizioni ambientali e la disponibilità di materiale manipolabile per gli animali.. L'obiettivo finale è ridurre la necessità di praticare il taglio delle code dei suini. Gli allevamenti esistenti avranno due anni per effettuare gli adeguamenti necessari.
In relazione a tutte le novità, segnaliamo:
- Cambiamenti nelle superfici libere del suolo:
Peso vivo (in kilogrammi) | m2 secondo RD 1135/2002 | m2 nuovo RD 159/2023 |
---|---|---|
Fino a 10 | 0,15 | 0,2 |
Tra 10 e 20 | 0,20 | 0,24 |
Tra 20 e 30 | 0,30 | 0,3 |
Tra 30 e 50 | 0,40 | 0,45 |
Tra 50 e 85 | 0,55 | 0,65 |
Tra 85 e 110 | 0,65 | 0,74 |
Tra 110 e 130 | 1,00 | 1 |
Oltre 130 | - | 1,3 |
- Condizioni ambientali:
- Nell'Allegato I, i valori relativi alle concentrazioni di gas misurate all'altezza della testa degli animali che sarà impedito di essere superiore a:
- 20 ppm di ammoniaca.
- 3.000 ppm di diossido di carbonio.
- Il licenziatario deve disporre di registri di controllo mensili che verifichino che i valori specificati non vengano superati, nonché indicare le misure che vengono prese nel caso in cui tali parametri non siano rispettati. Le registrazioni dei controlli possono essere effettuate trimestralmente, e mantenute con tale periodicità, nel caso in cui tutti i controlli effettuati nell'arco di un anno abbiano evidenziato che le concentrazioni di gas misurate non hanno superato i valori massimi richiesti.
- Nell'Allegato I, i valori relativi alle concentrazioni di gas misurate all'altezza della testa degli animali che sarà impedito di essere superiore a:
- Alimentazione:
- relativamente all'apporto di una quantità sufficiente di alimento voluminoso o ricco di fibre per alleviare la fame, e vista la necessità di masticare, delle giovani scrofe, delle scrofe in post-svezzamento e delle scrofe gravide, si specifica che esse devono ricevere una dieta con un contenuto minimo di fibra neutro-detergente del 15%.
- Acqua:
- nei gruppi di animali ci deve essere un punto di bevuta, ad una altezza adeguata a quella dell'animale, per ogni 12 suini. Nel caso in cui gli animali vengano alimentati a broda o umidi, il numero di punti di abbeveraggio può essere ridotto del 50%.
- In relazione a procedure che comportano lesioni o perdita di una parte sensibile del corpo o alterazione della struttura ossea:
- tutti saranno vietati con alcune eccezioni, come la riduzione uniforme dei denti dei suinetti, castrazione o taglio della coda parziale, però sempre su proposta motivata del veterinario di allevamento e previa comunicazione all'autorità competente.
- nel caso del taglio della coda parziale, si specifica che la lunghezza residua della coda deve coprire almeno la vulva nelle femmine e lo sfintere anale nei maschi.
- Prima della loro esecuzione, saranno adottate misure per prevenire la caudofagia e altri vizi, tenendo conto delle condizioni ambientali e del carico zootecnico. Per questo motivo le condizioni ambientali o i sistemi di gestione devono essere modificati se si rivelano inadeguati. Tale modifica deve essere documentata.
- Solo un veterinario o una persona addestrata con esperienza nell'esecuzione delle tecniche applicate può farlo, con i mezzi adeguati e in condizioni igieniche. Nel caso in cui la castrazione o il taglio della coda venga effettuata dopo il 7° giorno di vita, sarà effettuata solo mediante anestesia e analgesia prolungata praticata da personale veterinario.
- Gli animali con coda tagliata non devono essere introdotti nelle aziende a meno che:
- è documentata la modifica delle condizioni ambientali o dei sistemi di gestione e ne è stata fatta espressa richiesta all'allevamento di provenienza dei suinetti, quando questo è nazionale.
- esiste evidenza documentale che si siano verificate lesioni alle orecchie o alla coda di altri suini, oppure esiste comunicazione degli esiti dei controlli effettuati nel macello...
Mercoledì 8 marzo 2023/ BOE/ Spagna.