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Trichinella: la UE modifica le norme,vedi testo ufficiale

La Commissione europea ha modificato il Reg. 2075/2005 sui controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (pubblicato su GUCE).

27 Ottobre 2014
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La Commissione europea ha modificato il Reg. 2075/2005 sui controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (pubblicato su GUCE).

Trasferimento di suini domestici- Il regolamento (UE) n. 216/2014 ha modificato alcune deroghe - previste dal regolamento 2075/2005 per il campionamento di suini domestici ai fini della rilevazione della presenza di Trichine - e ha modificato inoltre le condizioni che gli operatori del settore alimentare sono tenuti a rispettare per ottenere il riconoscimento ufficiale di aziende che applicano condizioni di stabulazione controllata. Una delle condizioni è che l'operatore può introdurre nuovi animali nell'azienda solamente nel caso in cui provengano da aziende anch'esse ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata. La Commissione chiarisce ora le condizioni che si applicano nel caso del trasferimento di suini domestici, diversi da quelli destinati direttamente alla macellazione, da un'azienda a un'altra attraverso i centri di raccolta. Vengono inoltre adattati a tali prescrizioni modificate i pertinenti certificati per gli scambi all'interno dell'Unione e le importazioni.

Certificati veterinari- Le informazioni sul riconoscimento ufficiale dell'azienda di origine per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata vengono incluse da un veterinario ufficiale nei certificati di polizia sanitaria previsti dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di animali della specie suina all'interno dell'Unione e dal regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di suini domestici da paesi terzi, al fine di consentire agli Stati membri di applicare l'appropriato regime di analisi per la rilevazione della presenza di Trichine al momento della macellazione e di non compromettere la qualifica dell'azienda di destinazione di suini destinati all'allevamento o alla produzione.

I paesi terzi che esportano suini domestici o le loro carni devono figurare negli elenchi dei pertinenti atti sulle condizioni di importazione se applicano le deroghe in materia di campionamento di suini domestici ai fini della rilevazione della presenza di Trichine e se le aziende o i comparti sono ufficialmente riconosciuti per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata.

L'attestato sanitario dell'esame destinato a individuare la presenza di Trichine viene incluso nei certificati veterinari che accompagnano le carni fresche conformemente al regolamento (UE) n. 206/2010, le preparazioni di carni conformemente alla decisione 2000/572/CE e i prodotti a base di carne conformemente alla decisione 2007/777/CE.

Nuovo metodo per la rilevazione di Trichine- Il laboratorio di riferimento dell'UE per i parassiti ha raccomandato di chiarire il testo del regolamento (CE) n. 2075/2005 in merito alla procedura di alcuni metodi equivalenti di rilevazione della presenza di Trichine. Inoltre il laboratorio di riferimento dell'UE ha convalidato un nuovo metodo (Kit PrioCHECK® Trichinella AAD) per l'individuazione della presenza di Trichine nelle carni di suini domestici.

Il Regolamento di esecuzione modifica anche gli Allegati 1 e 4 del Regolamento (CE) n. 2075/2005.

Venerdì, 24 ottobre 2014/Italia. http://www.anmvioggi.it

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