Mediante il Regolamento di Esecuzione UE 1078/2013 la Commissione Europea autorizza come additivo nella alimentazione animale ed additivo nei mangimi l'acido fumarico, appartenente alla categoria degli «additivi tecnologici» ed al gruppo funzionale dei «conservanti», nelle condizioni prefissate.
In conformità della Direttiva 70/524/CEE, l'acido fumarico è stato autorizzato senza limiti temporali come additivo per l'alimentazione di tutte le specie animali mediante la Direttiva 80/678/CEE della Commissione. Successivamente, questo additivo venne incluso nel Registro degli Additivi per Alimentazione Animale come prodotto esistente. In conformità con il Reglamento (CE) 1831/2003 si presentò una richiesta per il riesame dell'acido fumarico come additivo nell'alimentazione di tutte le specie animali, nelle quali si chiedeva la sua classificazione nella categoria degli «additivi tecnologici». Nel suo parere del 29 gennaio 2013, l'Autorità Europea della Sicurezza Alimentare concluse che l'acido fumarico, nelle condizioni d'uso proposto, non ha effetti nocivi sulla salute animale, nè sulla salute umana nè sull'ambiente e che risulta efficacie per conservare gli alimenti destinati agli animali. L'Autorità non considera che siano necessari ulteriori approfondimenti consecutivi alla commercializzazione.
Nel caso degli avicoli e dei suini, il contenuto massimo di acido fumarico nel mangime sarà di 20.000 mg di sostanza attiva /kg di mangime completo con un contenuto di umidità del 12 %. Per gli animali giovani alimentati con sostitutivi del latte saranno di 10.000 mg di acido fumarico per kg di sostituto del latte.
Venerdì 31 ottobre 2013/ DOUE. http://eur-lex.europa.eu/