Il Regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le disposizioni per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali trasmissibili agli animali o persone, comprese le norme per la priorizzazione e la categorizzazione delle malattie che colpiscono tutta l'Unione.
L'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/429 prevede che norme specifiche per la prevenzione e il controllo delle malattie dovrebbero essere applicate alle malattie elencate in tale articolo e l'allegato II del Regolamento.
La Commissione ha valutato sistematicamente le malattie che richiedono un intervento dell'Unione, assistito da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le conoscenze scientifiche dei laboratori di riferimento della salute degli animali nell'UE e gli standard internazionali dell'Organizzazione Mondiale Salute animale (OIE).
Le valutazioni scientifiche indicano che la malattia vescicolare dei suini, la stomatite vescicolare, la EUS e l'encefalomielite da Teschovirus non soddisfa i criteri di cui all'articolo 5, comma 3, del regolamento (UE) 2016/429 *. È pertanto opportuno rimuovere tali malattie dall'elenco di cui all'allegato II del regolamento.
Invece, Surra (Trypanosoma evansi), la malattia virale Ebola, paratubercolosi, encefalite giapponese, febbre del Nilo occidentale, la febbre Q, IBR / IPV, diarrea virale bovina, campilobatteriosi genitale bovina , tricomoniasi, EBL, la CCPP, epididimite ovina (Brucella ovis) infezioni da Burkholderia mallei (morva), arterite virale equina, anemia infettiva equina, durina, metrite contagiosa, la encefalomielite equina (orientale e occidentale), malattia di Aujeszky, la sindrome respiratoria riproduttiva dei suini, micoplasmosi aviaria (Mycoplasma gallisepticum e M. meleagridis) l'infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità, clamidiosi aviaria , l'infestazione di Varroa spp. (Varroa) infestazione A. tumida (piccolo coleottero dell'alveare), peste americana, Tropilaelaps infestazione spp. infezioni e altre salamandrivorans Batrachochytrium che soddisfano i criteri di cui all'articolo 5, comma 3, del regolamento (UE) 2016/429. È pertanto opportuno includere tali malattie nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento.
*Articolo 5, sezione 3, del Regolamento (UE) 2016/429
Una malattia può essere inclusa nell'elenco di cui al paragrafo 1, lettera b) del presente articolo se è stata valutata conformemente all'articolo 7 ed è conforme a:
a) tutti i seguenti criteri:
i) prove scientifiche dimostrano che la malattia è trasmissibile,
ii) ci sono specie nell'Unione che sono suscettibili di contrarre la malattia o sono i suoi vettori e bacini idrici,
iii) la malattia provoca effetti negativi sulla salute degli animali o pone rischi per la salute pubblica a causa della sua natura zoonotica,
iv) sono disponibili strumenti diagnostici per la malattia e
(v) le misure di riduzione del rischio e, se del caso, la sorveglianza della malattia sono efficaci e proporzionate ai rischi derivanti dalla malattia nell'Unione, e
b) almeno uno dei seguenti criteri:
i) la malattia provoca o potrebbe causare effetti negativi significativi sulla salute degli animali nell'Unione, o pone o potrebbe comportare rischi significativi per la salute pubblica a causa della sua natura zoonotica,
ii) il patogeno ha sviluppato resistenza ai trattamenti e rappresenta un grave pericolo per la salute pubblica o degli animali nell'Unione,
iii) la malattia ha o potrebbe avere un impatto economico negativo significativo sulla produzione agricola o acquicola nell'Unione,
iv) la malattia ha la possibilità di produrre una crisi o il patogeno potrebbe essere usato per scopi di bioterrorismo, o
v) la malattia ha o potrebbe avere un impatto negativo significativo sull'ambiente, tra le altre cose sulla biodiversità dell'Unione.
Mercoledì 31 ottobre 2018/ DOUE/ Unione Europea.
https://eur-lex.europa.eu