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Unione Europea: comunicato della DGAV sul trasporto di animali in periodi con temperature elevate

La DGAV ha pubblicato la seguente dichiarazione sul trasporto di animali in periodi di alte temperature...

4 Agosto 2020
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La DGAV ha pubblicato la seguente dichiarazione sul trasporto di animali in periodi di alte temperature:

"Alla luce delle ondate di calore verificatesi in diversi paesi dell'Unione europea, compreso il Portogallo, le preoccupazioni delle autorità competenti in merito all'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005, del 22/12/2004, relativo alla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di temperatura durante il viaggio.

Anche il Portogallo è a conoscenza di questo problema, lo scopo di questo messaggio è di avvisarti. alla necessità di garantire che il trasporto venga effettuato al fine di ridurre l'impatto delle temperature estreme sugli animali.

Nei viaggi di durata superiore a 8 ore, per gli scambi intracomunitari, nonché per le esportazioni verso paesi terzi, su strada, "I sistemi di ventilazione nei mezzi di trasporto su strada devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo tale che, in qualsiasi momento di viaggio, sia che il mezzo di trasporto sia parcheggiato o in movimento, è in grado di mantenere un intervallo di temperatura da 5 ° a 30 ° C all'interno del mezzo di trasporto, per tutti gli animali, con una tolleranza di +/- 5 ° C, a seconda della temperatura esterna. ", Come stabilito al punto 3.1, del capitolo VI, dell'allegato I, del Reg. (CE) 1/2005, del 22/12/2004.

In questo contesto, è importante attuare una serie di misure, tra cui:

Pianificare in anticipo il trasporto di animali, tenendo conto delle condizioni meteorologiche esistenti. A tal fine, è consigliabile consultare siti come http://www.meteoalarm.eu/ [7], dove è possibile valutare allarmi di temperatura in tutta Europa.

Il trasporto di animali deve essere effettuato durante periodi di minor calore, tenendo conto degli orari di partenza, della durata del viaggio, delle temperature nei diversi luoghi, in particolare nei punti di sosta e di trasferimento.

In periodi di calore più elevato, la densità degli animali legalmente prevista durante il trasporto deve essere ridotta. Si consiglia una riduzione della densità di almeno il 10%, che può arrivare fino al 30% (questo è per i viaggi lunghi che si svolgono durante il giorno).

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Le condizioni fornite agli animali devono essere tali da salvaguardare gli impatti della temperatura e il rispetto della normativa, in particolare aumentando la sorveglianza e l'assistenza agli animali durante il trasporto.

Prima e durante il viaggio, è necessario controllare il corretto funzionamento dei ventilatori e delle fontanelle (funzionalità delle fontanelle e l'esistenza dell'acqua). I suini devono avere accesso permanente all'acqua per l'intero viaggio ed è consigliabile un numero di fermate per verificare che il sistema sia operativo.

Il resto degli animali deve, in periodi di maggiore calore, avere un accesso abbastanza frequente all'acqua potabile.

Il funzionamento dei sensori di temperatura e degli allarmi deve essere verificato prima di viaggiare. Viene rafforzata la necessità di rispettare le disposizioni relative ai valori di temperatura durante il trasporto (0-30 ºC, con una tolleranza di +/- 5ºC).

Il piano di emergenza deve prevedere le azioni da intraprendere in situazioni molto calde.

Non è possibile effettuare viaggi la cui pianificazione non tenga conto della necessità di ridurre l'impatto di temperature estreme sugli animali e in cui potrebbe essere in gioco la conformità con gli attuali requisiti legali. D'altra parte e ogni volta che si riscontra che durante il trasporto non sono state prese le misure sopra menzionate, i valori di temperatura hanno superato le previsioni legali o che gli animali soffrono a causa di condizioni meteorologiche estreme, le misure legali previste nella Regolamento (CE) n. 1/2005, del 22/12/2004 e decreto legge n. 265/2007, del 24 luglio, in particolare l'imposizione di ammende e, in casi gravi e ripetuti, la sospensione del vettore.

Inoltre, è stato riferito che le autorità competenti di diversi Stati membri hanno vietato il trasporto, quando la temperatura ambiente supera i 30 ° C e il mezzo di trasporto non può garantire, all'interno, l'intervallo di temperatura previsto dal regolamento o, il gli animali soffrono per le alte temperature, quindi è consigliabile che, nel pianificare il viaggio, conoscere le restrizioni imposte dai paesi di destinazione, nonché dai paesi di passaggio, in merito a tale questione ".

Martedì 28 luglio 2020 / FPAS / Portugal Newsletter Semanal nº 472

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