L'UE con questo Regolamento chiede l'istituzione immediata della zona infetta e che si applichino le misure speciali di controllo relative alla peste suina africana nelle zone soggette a restrizioni di tipo II di cui al regolamento di esecuzione 2021/65. Inoltre, che si preveda lo stop di movimentazione di suini detenuti nelle aree elencate della zona infetta e dei relativi prodotti verso altri Stati Membri e Paesi Terzi.
Vieni abrogata la decisione di esecuzione UE 2022/28 con validità fino al 7 aprile 2022...
Venerdì, 14 gennaio 2022/UE/1_IT_ACT_part1_v2