La GUUE ha pubblicato (UE) l'Esecuzione della Decisione 2015/2217 della Commissione, del 27 novembre 2015 sulle misure per impedire l'introduzione di virus dell'afta epizootica nella UE dalla Libia e Marocco .
Il 2 novembre 2015, il Marocco ha notificato all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) la conferma della presenza di un focolaio di afta epizootica sierotipo O nella parte occidentale del suo territorio. La presenza di afta epizootica in Marocco può costituire un grave rischio per il patrimonio zootecnico dell'Unione. Inoltre, la situazione dell'afta epizootica in Libia rimane con numeri incerti e partite di animali vivi della specie bovina che vengono esportate in questo paese, dagli Stati membri dell'Unione europea. Inoltre, la Libia e il Marocco rischiano di subìre il transito nel loro territorio del ritorno di veicoli adibiti al trasporto di bestiame in altri paesi africani verso l'Unione.
La situazione per quanto riguarda l'afta epizootica in Libia e Marocco, allo stesso tempo richiede l'adozione di alcune misure di protezione in tutta l'Unione, che tengono conto della sopravvivenza del virus dell'afta epizootica nell'ambiente ed i possibili percorsi per la trasmissione di questo virus.
I camion di bestiame e navi da trasporto di bestiame utilizzati per il trasporto di animali vivi verso la Libia o il Marocco possono essere contaminati dal virus dell'afta epizootica in questi paesi e costituiscono quindi un rischio di introduzione della malattia con il loro ritorno verso l'Unione Europea. Pulizia e disinfezione dei camion di bestiame e appropriate navi da trasporto bestiame rappresentano il modo più sensato per ridurre il rischio di una rapida diffusione del virus su lunghe distanze. È pertanto necessario garantire che tutti i camion di bestiame e navi che trasportano animali vivi verso destinazioni in Libia e Marocco siano puliti e disinfettati in modo appropriato, e che tali operazioni siano adeguatamente documentate nella dichiarazione presentata dall'operatore o il driver all'autorità competente presso il punto di ingresso.
L'operatore o il driver dovrebbero garantire che, per ogni nave bestiame o il trasporto di bestiame che ha trasportato animali vivi verso destinazioni in Libia o del Marocco, un certificato di pulizia e disinfezione viene conservati per un periodo minimo di tre anni.
Gli Stati membri dovrebbero anche avere la possibilità di presentare veicoli che trasportano mangimi da paesi infetti o tale alimento trasportato in questi paesi, e per i quali un elevato rischio di introduzione di afta epizootica nel territorio di unione non si può escludere, disinfettati in loco ruote o qualsiasi altra parte del veicolo ritenute necessarie per attenuare questo rischio.
Decisione d'Esecuzione 2015/2217
Giovedì 1 dicembre 2015/ JOUE/ Unione Europea.
http://eur-lex.europa.eu