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UE: modificata la normativa sulla temperatura durante il trasporto delle carni, vedi Documento Ufficiale UE 2017/1981 ...

Il trasporto di carni per la produzione di prodotti specifici può avvenire prima di raggiungere i 7 ° C se autorizzato dall'autorità competente...

10 Novembre 2017
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E' stato pubblicato sul DOUE il Regolamento (UE) 2017/1981 della Commissione del 31 ottobre 2017, con il quale si modifica l'annesso III del Regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le condizioni relative alla temperatura durante il trasporto di carni.

Tra le modifiche apportate, va osservato che il trasporto di carni per la produzione di prodotti specifici può avvenire prima di raggiungere i 7 ° C se autorizzato dall'autorità competente, a condizione che:

  1. il trasporto è effettuato conformemente ai requisiti previsti dalle autorità competenti di origine e destinazione per il trasporto da uno stabilimento all'altro,
  2. la carne parte immediatamente dal macello o da un locale di taglio situato nello stesso posto dei locali del macello e il trasporto non dura più di due ore, e che
  3. tale trasporto è giustificato per motivi tecnologici.

Inoltre, il trasporto di carcasse, mezzene e quarti o metà carcasse tagliati in tre pezzi di vendita all'ingrosso, ovini e caprini, bovini e suini, possono iniziare prima che la temperatura venga raggiunta, a condizione che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

  1. la temperatura viene monitorata e registrata nel quadro di procedure basate su principi HACCP,
  2. gli operatori del settore alimentare hanno ricevuto un'autorizzazione documentata dall'autorità competente del luogo di partenza per beneficiare di questa eccezione,
  3. il mezzo di trasporto è dotato di uno strumento che monitora e registra le temperature dell'aria, in modo che le autorità competenti possano verificare la conformità alle condizioni relative all'ora e alla temperatura impostate,
  4. il veicolo raccoglie carni da un solo macello per trasporto,
  5. la carne a cui si applica questa eccezione deve avere una temperatura al centro di 15 gradi all'inizio del trasporto se deve essere trasportata nello stesso compartimento di carne che è già a 7 ° C,
  6. una dichiarazione dell'operatore del settore alimentare accompagna la spedizione; indica la durata della refrigerazione prima del caricamento, il momento in cui ha inizio il caricamento della carne, la temperatura in superficie in quel momento, la temperatura massima dell'aria durante il trasporto a cui può essere sottoposta, la durata massima autorizzata del trasporto, la data dell'autorizzazione e il nome dell'autorità competente che autorizza l'eccezione,
  7. 'operatore del settore alimentare di destinazione deve informare le autorità competenti prima di ricevere la carne per la prima volta che non ha raggiunto la temperatura stabilita prima del trasporto,
  8. Questa carne viene trasportata secondo una serie di parametri a seconda della durata del trasporto.

Mercoledì 1 novembre 2017/ DOUE/ Unione Europea.
http://eur-lex.europa.eu

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