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UE: nuove normative per alcune frattaglie destinate al consumo umano, Regolamento (UE) n ° 1137/2014

Si permette il trasporto ad altri impianti di zampe di ungulati senza scuoiatura, scottatura nè depilazione.

31 Ottobre 2014
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La Commissione europea ha pubblicato il regolamento (UE) n ° 1137/2014 in base al quale l'allegato III del regolamento (CE) n 853/2004, che modifica per quanto riguarda la gestione di alcune frattaglie destinate al consumo umano.

Il regolamento (CE) n 853/2004 impone agli operatori del settore alimentare di garantire la conformità con i requisiti specifici per la successiva lavorazione di frattaglie e stomaci di ruminanti e gli arti degli ungulati. Tra l'altro, prima di essere trasportati in un'altra struttura, gli arti di ungulati destinati ad ulteriore trasformazione devono essere scuoiate o scottate e depilate, e lo stomaco dei ruminanti, sbiancati o lavati nel macello. L'attrezzatura necessaria per eseguire queste attività richiede un notevole investimento e che è per questo che i macelli in particolare di piccole e medie dimensioni non possono manipolare gli arti per il consumo umano in un modo economicamente vantaggioso.

I requisiti per il trattamento dei materiali di scarto creato dal presente regolamento, in particolare le condizioni di temperatura durante lo stoccaggio e il trasporto, assicurando che questi prodotti possano essere manipolati e trasportati in modo sicuro a uno stabilimento di fuori del macello, in cui sono ricevuti da diversi macelli e essi possono trarre vantaggio. Pertanto, è auspicabile che le autorità competenti consentano il trasporto in un'altra struttura di arti di ungulati non scuoiati, scottati o depilati.

È stato pertanto opportuno modificare l'allegato III del regolamento (CE) n 853/2004 conseguenza in modo che nell'allegato III del regolamento (CE) n 853/2004, punto 18 del capitolo IV, sezione I è sostituito dal seguente:

"18. Se sono destinate a ulteriore trasformazione:

a) le trippe devono essere sbiancate o pulite; tuttavia, nel caso di stomaci di giovani ruminanti per la produzione di caglio, sarà svuotata solo lo stomaco;

b) i visceri devono essere svuotati e puliti;

c) le teste e le zampe devono essere scuoiate o scottate e depilate; Tuttavia, qualora l'autorità competente lo autorizzi, possono essere trasportate, visibilmente pulite, in strutture autorizzate per l'ulteriore trasformazione in prodotti alimentari, che saranno presentate alla scuoiatura, scottatura e depilazione. "

Martedì 28 Ottobre 2014/ DOUE/ Unione Europea. http://eur-lex.europa.eu/

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