La Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ha pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2021/1374 della Commissione del 12 aprile 2021 che modifica l'Allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui requisiti specifici di igiene delle alimenti di origine animale.
La pubblicazione di questo standard implica l'aggiornamento delle norme igieniche applicabili ai prodotti di origine animale al fine di offrire nuove possibilità adattate al momento attuale e risolvere i problemi rilevati.
Tra gli altri aspetti, le principali modifiche sono:
- Carne di ungulati:
- Per evitare possibili problemi di benessere durante la raccolta e il trasporto, la macellazione di un numero limitato di animali è regolamentata nell'allevamento di origine (in strutture mobili appartenenti a macelli autorizzati).
- Inoltre, vengono aggiornati i requisiti per l'ottenimento di caglio e carne di testa.
- "Veterinario abilitato" è sostituito da "Veterinario ufficiale", al fine di allineare il Regolamento 853/04 alla disciplina sui controlli ufficiali.
- Donazione di alimenti: Sono fissati requisiti per il congelamento della carne di ungulati, pollame e lagomorfi nel commercio al dettaglio, se destinata alla donazione.
- Carne di selvaggina d'allevamento: la formulazione della norma è modificata in modo che i requisiti applicabili alla carne di suidi e cervidi siano applicabili anche ad altre famiglie di animali come i camelidi.
- Carne di selvaggina:
- Specifiche regole sono stabilite per i centri di raccolta della selvaggina, sia grandi che piccoli.
- Sono inclusi i requisiti per il trasporto di pezzi di cacciagione.
- Ciccioli: Vengono eliminati i requisiti specifici relativi alla temperatura di conservazione, in modo che l'operatore stabilisca le condizioni necessarie per garantire la sicurezza alimentare.
Regolamento Delegato (UE) 2021/1374 della Commissione
Venerdì 20 agosto 2021/ AESAN/ Spagna.
https://eur-lex.europa.eu/