Secondo il nuovo Regolamento Delegato (UE) 2017/1182 del 20 aprile 2017, con il quale si completa il Regolamento (UE) 1308/2013 per quanto riguarda i modelli dell'Unione di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e animali vivi per ridurre gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di concedere ai piccoli stabilimenti eccezioni all'obbligo generale di classificare le carcasse.
Sulla base dell'esperienza acquisita nell'attuazione della classificazione dell'Unione, è opportuno prevedere che tali eccezioni per macelli in cui sono macellati, media annua a settimana, a meno di 500 suini o meno di 150 animali della specie bovina di otto mesi o più. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di fissare limiti minimi a seconda delle loro situazioni nazionali, in particolare al fine di garantire la rappresentatività dei prezzi rilevati.
Dato che alcuni macelli ingrassano nei propri allevamenti, bovini di otto mesi o più e suini, non devono registrare alcun prezzo di mercato delle carcasse di tali animali. Pertanto, in questi casi non è necessario applicare i modelli di classificazione obbligatoria dell'Unione. Si deve pertanto consentire agli Stati membri in cui questa pratica che deroga alle norme in materia di classificazione delle carcasse obbligatoria rispetto a queste carcasse. Questa eccezione deve valere anche per la classificazione delle carcasse di suino locale con una data composizione corporale ed anatomica o particolari circostanze in cui queste caratteristiche impediscono sempre una classificazione omogenea e normale delle carcasse.
I regolamenti tengono conto anche del costante aumento della percentuale di carne magra delle carcasse di suino e, considerando che la maggior parte di essi sono classificati solo in due classi, è necessario consentire agli Stati membri la suddivisione in sottoclassi le classi della classificazione delle carcasse di suino di cui all'allegato IV, punto B.II del regolamento (UE) 1308/2013, al fine di garantire la differenziazione delle carcasse di suino.
Inoltre, oltre ad altri aspetti contemplati dal nuovo regolamento, tiene conto delle esigenze del mercato per determinare il valore commerciale della carcassa di suino, e l'uso di altri criteri di valutazione che sono autorizzati oltre al peso e tenore di carne magra stimata...
Martedì 4 luglio 2017/ DOUE/ Unione Europea.
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